Art. 3 
 
                         Autorita' doganale 
 
  1. Ai fini dello svolgimento dell'attivita' di  controllo  prevista
dalla normativa in materia, l'autorita' doganale, alla  quale  dovra'
fare riferimento il soggetto gestore in relazione ad  ogni  attivita'
rilevante ai fini doganali,  viene  identificata  nell'Ufficio  delle
dogane territorialmente competente.