Art. 3 Autorita' doganale 1. Ai fini dello svolgimento dell'attivita' di controllo prevista dalla normativa in materia, l'autorita' doganale, alla quale dovra' fare riferimento il soggetto gestore in relazione ad ogni attivita' rilevante ai fini doganali, viene identificata nell'Ufficio delle dogane territorialmente competente.