Art. 4 
 
                     Delimitazione territoriale 
 
  1.  Il  soggetto  gestore  provvede  alla  materiale  delimitazione
territoriale dell'area sulla quale insiste la zona franca. 
  2. Tale attivita' di delimitazione consiste nella costruzione della
recinzione  della  zona  franca,  nell'individuazione  di  varchi  di
ingresso e uscita secondo criteri e modalita' stabiliti d'intesa  con
l'Autorita'   doganale,   nel    mantenimento    della    recinzione,
nell'esecuzione  di  tutte   le   opere   che   venissero   richieste
dall'amministrazione  doganale  per   il   sicuro   esercizio   della
vigilanza,  nella  predisposizione  di  idonea   segnaletica,   nella
fornitura gratuita dei locali necessari  a  norma  di  legge  per  le
esigenze degli uffici doganali e ferroviari e  per  il  personale  di
vigilanza  nonche'  nella  ordinaria  manutenzione,  illuminazione  e
climatizzazione dei locali stessi.