Art. 5 Piano operativo e programma triennale 1. L'AdSP redige, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano operativo della ZFI, unitamente a una stima dei relativi costi di gestione e realizzazione, che garantisca i servizi comuni e la collocazione logistica degli spazi da adibire a servizi generali. Il piano operativo e' trasmesso all'Autorita' doganale per eventuali osservazioni da formularsi entro sessanta giorni dalla ricezione. Il piano, corredato delle eventuali osservazioni pervenute, e' trasmesso all'Assessore dell'industria per la definitiva approvazione da parte della Giunta regionale. 2. Il soggetto gestore assume, sotto la propria responsabilita', i compiti di gestione e organizzazione della zona franca di Portovesme a tempo indeterminato; esso redige il programma triennale aggiornato annualmente, che entro il 31 ottobre precedente l'esercizio di riferimento e' depositato presso l'Assessorato regionale dell'industria. 3. Il programma di cui al comma precedente e' soggetto all'approvazione o a proposta di modifica da parte della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'industria. In difetto di approvazione espressa o di motivati rilievi, entro il trentesimo giorno successivo al deposito, il programma annuale, tempestivamente depositato, si intende tacitamente approvato per l'annualita' di riferimento. 4. In caso di mancato deposito tempestivo del programma di cui al comma 2, il Presidente della regione nomina un commissario ad acta per i conseguenti adempimenti.