Art. 5 
 
                Piano operativo e programma triennale 
 
  1. L'AdSP redige, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, un piano operativo della ZFI, unitamente
a una stima dei relativi  costi  di  gestione  e  realizzazione,  che
garantisca i servizi comuni e la collocazione logistica  degli  spazi
da adibire a  servizi  generali.  Il  piano  operativo  e'  trasmesso
all'Autorita' doganale per eventuali osservazioni da formularsi entro
sessanta giorni dalla ricezione. Il piano, corredato delle  eventuali
osservazioni pervenute, e' trasmesso all'Assessore dell'industria per
la definitiva approvazione da parte della Giunta regionale. 
  2. Il soggetto gestore assume, sotto la propria responsabilita',  i
compiti di gestione e organizzazione della zona franca di  Portovesme
a tempo indeterminato; esso redige il programma triennale  aggiornato
annualmente, che  entro  il  31  ottobre  precedente  l'esercizio  di
riferimento   e'   depositato    presso    l'Assessorato    regionale
dell'industria. 
  3.  Il  programma  di  cui  al   comma   precedente   e'   soggetto
all'approvazione o a proposta  di  modifica  da  parte  della  Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore dell'industria. In  difetto  di
approvazione espressa o di  motivati  rilievi,  entro  il  trentesimo
giorno successivo al deposito, il programma annuale,  tempestivamente
depositato, si intende  tacitamente  approvato  per  l'annualita'  di
riferimento. 
  4. In caso di mancato deposito tempestivo del programma di  cui  al
comma 2, il Presidente della regione nomina un  commissario  ad  acta
per i conseguenti adempimenti.