Art. 6 Accreditamento operatori 1. Gli operatori che intendano avvalersi del regime della ZFI devono possedere specifici requisiti e autorizzazioni previsti dalla normativa di settore. 2. L'operatore che intende accreditarsi inoltra, tramite pec, al soggetto individuato mediante l'accordo di cui al precedente art. 2, comma 1, apposita istanza indicando la denominazione sociale della ditta, l'attivita' svolta dall'impresa, una pianificazione delle attivita' che si chiede di svolgere e i relativi flussi di merce previsti; dichiara, inoltre, l'impegno a prestare opportuna garanzia a copertura delle operazioni da effettuarsi nella ZFI. L'entita' della garanzia e' stabilita dal soggetto gestore in relazione alla natura delle operazioni che si intendono condurre, sulla base di criteri generali preventivamente determinati. 3. Conformemente alla vigente normativa unionale in materia, e' prevista la prestazione di una idonea garanzia laddove l'operatore economico intenda assoggettare le merci ad un regime doganale per il quale tale garanzia e' richiesta. 4. Costituisce fattore di facilitazione per l'accreditamento ad avvalersi del regime della ZFI il possesso, da parte degli operatori economici richiedenti, dell'autorizzazione AEOS/F, ai sensi del reg. (UE) n. 952/2013.