Art. 6 
 
                      Accreditamento operatori 
 
  1. Gli operatori che  intendano  avvalersi  del  regime  della  ZFI
devono possedere specifici requisiti e autorizzazioni previsti  dalla
normativa di settore. 
  2. L'operatore che intende accreditarsi inoltra,  tramite  pec,  al
soggetto individuato mediante l'accordo di cui al precedente art.  2,
comma 1, apposita istanza indicando la  denominazione  sociale  della
ditta, l'attivita'  svolta  dall'impresa,  una  pianificazione  delle
attivita' che si chiede di svolgere e  i  relativi  flussi  di  merce
previsti; dichiara, inoltre, l'impegno a prestare opportuna  garanzia
a copertura delle operazioni  da  effettuarsi  nella  ZFI.  L'entita'
della garanzia e' stabilita dal soggetto gestore  in  relazione  alla
natura delle operazioni che si  intendono  condurre,  sulla  base  di
criteri generali preventivamente determinati. 
  3. Conformemente alla vigente normativa  unionale  in  materia,  e'
prevista la prestazione di una idonea  garanzia  laddove  l'operatore
economico intenda assoggettare le merci ad un regime doganale per  il
quale tale garanzia e' richiesta. 
  4. Costituisce fattore di  facilitazione  per  l'accreditamento  ad
avvalersi del regime della ZFI il possesso, da parte degli  operatori
economici richiedenti, dell'autorizzazione AEOS/F, ai sensi del  reg.
(UE) n. 952/2013.