Art. 7 Attivita' consentite 1. All'interno della ZFI sono consentite agli operatori accreditati le attivita' di stoccaggio merci unionali e non unionali, manipolazioni usuali, perfezionamenti attivi, ammissione temporanea, transito comune o unionale, secondo quanto previsto dalle disposizioni unionali in materia. 2. Le merci sono introdotte nella ZFI previa presentazione all'autorita' doganale e sono soggette alle formalita' previste dalle vigenti norme doganali. 3. Qualora le merci introdotte nella ZFI siano vincolate ad un regime doganale speciale, ad esse si applicano le vigenti disposizioni concernenti il medesimo regime.