Art. 7 
 
                        Attivita' consentite 
 
  1. All'interno della ZFI sono consentite agli operatori accreditati
le  attivita'  di  stoccaggio  merci   unionali   e   non   unionali,
manipolazioni usuali, perfezionamenti attivi, ammissione  temporanea,
transito  comune  o   unionale,   secondo   quanto   previsto   dalle
disposizioni unionali in materia. 
  2.  Le  merci  sono  introdotte  nella  ZFI  previa   presentazione
all'autorita' doganale e sono soggette alle formalita' previste dalle
vigenti norme doganali. 
  3. Qualora le merci introdotte nella  ZFI  siano  vincolate  ad  un
regime  doganale  speciale,  ad  esse   si   applicano   le   vigenti
disposizioni concernenti il medesimo regime.