Art. 8 
 
                Obblighi degli operatori accreditati 
 
  1. Gli operatori economici  forniscono  all'autorita'  doganale  le
informazioni e/o  documentazioni  necessarie  all'espletamento  delle
formalita'  doganali  e   al   soggetto   gestore   quelle   relative
all'effettuazione delle operazioni logistiche all'interno della ZFI.