Art. 9 
 
                       Attivita' di controllo 
 
  1. L'autorita' doganale provvede alla vigilanza del perimetro della
ZFI, nonche' ai controlli ai varchi di ingresso  e  di  uscita  della
medesima. 
  2.  Il  soggetto  gestore  provvede  tempestivamente  a  mettere  a
disposizione  dell'autorita'  doganale  tutti  i  supporti   tecnici,
informatici e operativi necessari per svolgere le citate attivita' di
controllo. 
  3.  Nella  ZFI  il  personale  doganale,  in  base   alle   vigenti
disposizioni di legge, e'  abilitato  all'accertamento  dei  reati  e
delle  altre   violazioni,   la   cui   applicazione   e'   demandata
all'autorita' doganale, e ha facolta', fermo restando l'esercizio dei
controlli sulle merci, persone e mezzi di  trasporto  previsti  dalla
normativa  vigente,  di   accedere   in   qualunque   momento   negli
stabilimenti, nei magazzini,  nei  recinti  e  negli  altri  esercizi
esistenti nella ZFI per eseguire accertamenti  motivati  sulle  merci
depositate o in lavorazione e ispezionare libri, registri e documenti
commerciali e di trasporto.