Art. 9 Attivita' di controllo 1. L'autorita' doganale provvede alla vigilanza del perimetro della ZFI, nonche' ai controlli ai varchi di ingresso e di uscita della medesima. 2. Il soggetto gestore provvede tempestivamente a mettere a disposizione dell'autorita' doganale tutti i supporti tecnici, informatici e operativi necessari per svolgere le citate attivita' di controllo. 3. Nella ZFI il personale doganale, in base alle vigenti disposizioni di legge, e' abilitato all'accertamento dei reati e delle altre violazioni, la cui applicazione e' demandata all'autorita' doganale, e ha facolta', fermo restando l'esercizio dei controlli sulle merci, persone e mezzi di trasporto previsti dalla normativa vigente, di accedere in qualunque momento negli stabilimenti, nei magazzini, nei recinti e negli altri esercizi esistenti nella ZFI per eseguire accertamenti motivati sulle merci depositate o in lavorazione e ispezionare libri, registri e documenti commerciali e di trasporto.