(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il collegio dei revisori dei conti: 
      a) provvede al riscontro degli atti di gestione  e  accerta  la
regolare tenuta dei libri e  delle  scritture  contabili,  anche  per
quanto riguarda gli aspetti fiscali; 
      b) esamina il bilancio unico  d'Ateneo  di  previsione  annuale
autorizzatorio, le relative variazioni, il  bilancio  unico  d'Ateneo
d'esercizio e redige apposite relazioni su tali documenti; 
      c) effettua verifiche di cassa; 
      d) svolge ogni altra attribuzione demandatagli dalla  normativa
vigente. 
    2. Il  collegio  dei  revisori  dei  conti  e'  composto  da  tre
componenti effettivi e due supplenti, di cui: 
      a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto  tra
i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati  dello  Stato,
designato dal consiglio di amministrazione; 
      b)  un  effettivo  e  un  supplente  designati  dal   Ministero
dell'economia e delle finanze; 
      c)  un  effettivo  e  un  supplente  designati  dal   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  tra  dirigenti  e
funzionari del Ministero stesso; 
    Almeno due componenti devono  essere  iscritti  al  Registro  dei
revisori contabili. 
    3. I componenti del  collegio  dei  revisori  sono  nominati  dal
consiglio di amministrazione, nel rispetto di  quanto  stabilito  dal
comma precedente, possono essere rinnovati una sola volta, durano  in
carica fino al 30 giugno del  quarto  anno  successivo  a  quello  di
nomina.  L'incarico  di  componente  del  collegio  dei  revisori  e'
incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro con la  Scuola  IMT  o
con qualunque altro incarico istituzionale presso la Scuola IMT.