Art. 11. Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti: a) provvede al riscontro degli atti di gestione e accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, anche per quanto riguarda gli aspetti fiscali; b) esamina il bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, le relative variazioni, il bilancio unico d'Ateneo d'esercizio e redige apposite relazioni su tali documenti; c) effettua verifiche di cassa; d) svolge ogni altra attribuzione demandatagli dalla normativa vigente. 2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui: a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, designato dal consiglio di amministrazione; b) un effettivo e un supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; c) un effettivo e un supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso; Almeno due componenti devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili. 3. I componenti del collegio dei revisori sono nominati dal consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto stabilito dal comma precedente, possono essere rinnovati una sola volta, durano in carica fino al 30 giugno del quarto anno successivo a quello di nomina. L'incarico di componente del collegio dei revisori e' incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro con la Scuola IMT o con qualunque altro incarico istituzionale presso la Scuola IMT.