(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
                       Collegio di disciplina 
 
    1. Il collegio  di  disciplina  e'  composto  da  tre  professori
universitari, di prima fascia, in regime di tempo pieno, di  cui  due
esterni, ove possibile, nominati dal consiglio di amministrazione tra
una rosa di candidati proposti dal direttore, e  uno  interno  eletto
dal corpo accademico della Scuola. 
    2. Il collegio di disciplina e' competente  a  svolgere  la  fase
istruttoria  dei  procedimenti  disciplinari  del  corpo  docente   e
ricercatore  della  Scuola  IMT  e  a  esprimere  in  merito   parere
conclusivo vincolante. Il collegio opera  secondo  il  principio  del
giudizio   fra   pari,   nel   rispetto   del   contraddittorio.   La
partecipazione  al  collegio  di  disciplina  non  da'   luogo   alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. 
    3. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al direttore che,
per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione  di  una  sanzione
piu' grave della censura tra quelle previste dall'art.  7  del  Testo
Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al  regio  decreto
31 agosto 1933, n.  1592,  entro  trenta  giorni  dal  momento  della
conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio  di  disciplina,
formulando motivata proposta. Qualora  il  procedimento  disciplinare
riguardi atti compiuti dal direttore, spetta  al  decano  dell'ateneo
avviare il procedimento disciplinare secondo le modalita' di  cui  al
presente articolo. 
    4. Il collegio di disciplina, uditi il direttore  ovvero  un  suo
delegato, ovvero il decano, nonche' il professore  o  il  ricercatore
sottoposto ad azione  disciplinare,  eventualmente  assistito  da  un
difensore di  fiducia,  entro  trenta  giorni  esprime  parere  sulla
proposta avanzata dal direttore o dal decano, sia in  relazione  alla
rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione  al  tipo
di sanzione  da  irrogare  e  trasmette  gli  atti  al  consiglio  di
amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.  Il
procedimento davanti al collegio resta disciplinato  dalla  normativa
vigente. 
    5. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere,  il  consiglio
di   amministrazione   infligge   la    sanzione    ovvero    dispone
l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere  vincolante
espresso dal collegio di disciplina. 
    6. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5
non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di  avvio
del  procedimento  stesso.  Il   termine   e'   sospeso   fino   alla
ricostituzione del collegio di disciplina  ovvero  del  consiglio  di
amministrazione  nel  caso  in  cui  siano  in  corso  le  operazioni
preordinate alla formazione  degli  stessi,  che  ne  impediscono  il
regolare funzionamento. Il termine e' altresi' sospeso, per non  piu'
di due volte e per un periodo non  superiore  a  sessanta  giorni  in
relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio  ritenga  di  dover
acquisire ulteriori  atti  o  documenti  per  motivi  istruttori.  Il
direttore e' tenuto a  dare  esecuzione  alle  richieste  istruttorie
avanzate dal collegio. 
    7. Il direttore, o il decano qualora si riscontri la  fattispecie
di cui al comma 3 del presente articolo, sono competenti  a  svolgere
la fase istruttoria e a irrogare le  relative  sanzioni  disciplinari
per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione  di  una  sanzione
non piu' grave della censura, ferma restando la facolta' dei medesimi
di chiedere il parere del collegio di disciplina.