Art. 22. Collegio di disciplina 1. Il collegio di disciplina e' composto da tre professori universitari, di prima fascia, in regime di tempo pieno, di cui due esterni, ove possibile, nominati dal consiglio di amministrazione tra una rosa di candidati proposti dal direttore, e uno interno eletto dal corpo accademico della Scuola. 2. Il collegio di disciplina e' competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari del corpo docente e ricercatore della Scuola IMT e a esprimere in merito parere conclusivo vincolante. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. 3. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al direttore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura tra quelle previste dall'art. 7 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta. Qualora il procedimento disciplinare riguardi atti compiuti dal direttore, spetta al decano dell'ateneo avviare il procedimento disciplinare secondo le modalita' di cui al presente articolo. 4. Il collegio di disciplina, uditi il direttore ovvero un suo delegato, ovvero il decano, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal direttore o dal decano, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente. 5. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina. 6. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione degli stessi, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine e' altresi' sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il direttore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio. 7. Il direttore, o il decano qualora si riscontri la fattispecie di cui al comma 3 del presente articolo, sono competenti a svolgere la fase istruttoria e a irrogare le relative sanzioni disciplinari per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione non piu' grave della censura, ferma restando la facolta' dei medesimi di chiedere il parere del collegio di disciplina.