(Allegato-art. 25)
                              Art. 25. 
      Sistema delle fonti e disposizioni in materia di deleghe 
 
    1. L'organizzazione e il  funzionamento  della  Scuola  IMT  sono
disciplinati  nell'ordine  dallo  statuto,  dalle  norme   di   legge
applicabili agli istituti di istruzione universitaria  a  ordinamento
speciale, dal Regolamento per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita', dal Regolamento didattico  e  dagli  altri  regolamenti
della Scuola IMT. 
    2. Lo statuto entra in vigore  il  giorno  successivo  alla  data
della pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Ferme  restando  le
particolari procedure  previste  dalla  legge,  i  regolamenti  della
Scuola IMT sono pubblicati all'Albo ufficiale e sul  sito  web  della
Scuola IMT e, salvo che non sia diversamente stabilito dal  consiglio
di amministrazione, entrano in vigore il giorno successivo  a  quello
di pubblicazione. 
    3. Nei casi stabiliti dai regolamenti e piu' in  generale  quando
cio'  risponda  ad  esigenze  di   razionalizzazione   e   speditezza
nell'esercizio  di  determinate   competenze   e   fatte   salve   le
incompatibilita',  il  titolare   delle   medesime   puo'   delegarne
l'esercizio ad un altro soggetto della Scuola IMT  con  atto  scritto
che specifichi l'esatta estensione della delega. 
    4. Non sono delegabili le  funzioni  riferibili  alla  carica  di
membro degli organi collegiali della Scuola IMT e dei comitati di cui
allo  statuto,  la   redazione   di   relazioni   periodiche   o   la
predisposizione di pareri che lo statuto e i regolamenti della Scuola
IMT attribuiscano a un  organo  o  a  un  soggetto.  Le  attribuzioni
delegate non possono essere oggetto di ulteriore delega. In  costanza
di delega chi ne ha  disposto  il  conferimento,  fermo  restando  il
potere di impartire direttive generali e di esplicare l'attivita'  di
vigilanza, non puo'  esercitare  le  attribuzioni  delegate,  se  non
revocando previamente la delega con atto scritto.