Art. 26. Norme transitorie e finali 1. Gli organi di cui all'art. 6, comma 1, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto proseguono il proprio mandato fino alla loro rispettiva data di naturale scadenza, esercitando tutte le funzioni a essi attribuite dal presente statuto. Conseguentemente, il consiglio direttivo e il consiglio accademico sono ridenominati rispettivamente consiglio di amministrazione e senato accademico. 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, i regolamenti della Scuola IMT sono adeguati alle disposizioni dello statuto medesimo.