(Allegato-art. 26)
                              Art. 26. 
                     Norme transitorie e finali 
 
    1. Gli organi di cui all'art. 6, comma 1, in carica alla data  di
entrata in vigore del presente statuto proseguono il proprio  mandato
fino alla loro rispettiva  data  di  naturale  scadenza,  esercitando
tutte  le  funzioni  a  essi   attribuite   dal   presente   statuto.
Conseguentemente, il consiglio direttivo e  il  consiglio  accademico
sono ridenominati  rispettivamente  consiglio  di  amministrazione  e
senato accademico. 
    2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto,  i
regolamenti della Scuola IMT sono adeguati  alle  disposizioni  dello
statuto medesimo.