Art. 4. Attivita' formative e titoli di studio 1. La Scuola IMT, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 19 novembre 1990 n. 310 e dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, organizza corsi di dottorato di ricerca (Ph.D.), anche congiuntamente con altre istituzioni universitarie italiane o estere, secondo quanto disciplinato dal regolamento didattico e dai regolamenti dei corsi di Dottorato. Agli allievi che completano un corso di Dottorato di durata almeno triennale e' rilasciato dalla Scuola IMT il titolo di Ph.D. di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210. 2. La Scuola IMT puo' altresi' attivare, nel rispetto della legislazione vigente: a) corsi di laurea magistrale con altre universita' italiane o straniere, mediante la stipula di apposite convenzioni; b) corsi di perfezionamento e corsi di specializzazione post laurea e post dottorali, anche in collaborazione con universita', enti di ricerca e istituti di alta cultura a cio' abilitati; c) corsi di master universitari di primo e di secondo livello, anche in collaborazione con universita', enti di ricerca e istituti di alta cultura a cio' abilitati; d) master o altri corsi di studio e di alta formazione permanente e ricorrente, anche in collaborazione con altre universita' e/o enti pubblici e privati. 3. I corsi di studio si caratterizzano per una valutazione rigorosa dei percorsi formativi e dei risultati conseguiti dagli allievi. 4. E' facolta' della Scuola IMT organizzare altre attivita' di formazione, anche in conto terzi.