(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
               Attivita' formative e titoli di studio 
 
    1. La Scuola IMT, ai sensi di quanto  stabilito  dalla  legge  19
novembre 1990 n. 310 e dal decreto ministeriale 22  ottobre  2004  n.
270,  organizza  corsi  di  dottorato  di  ricerca   (Ph.D.),   anche
congiuntamente con altre istituzioni universitarie italiane o estere,
secondo  quanto  disciplinato  dal  regolamento   didattico   e   dai
regolamenti dei corsi di Dottorato. Agli allievi  che  completano  un
corso di Dottorato di durata almeno  triennale  e'  rilasciato  dalla
Scuola IMT il titolo di Ph.D. di cui all'art. 4 della legge 3  luglio
1998, n. 210. 
    2. La Scuola IMT  puo'  altresi'  attivare,  nel  rispetto  della
legislazione vigente: 
      a) corsi di laurea magistrale con altre universita' italiane  o
straniere, mediante la stipula di apposite convenzioni; 
      b) corsi di perfezionamento e corsi  di  specializzazione  post
laurea e post dottorali, anche  in  collaborazione  con  universita',
enti di ricerca e istituti di alta cultura a cio' abilitati; 
      c) corsi di master universitari di primo e di secondo  livello,
anche in collaborazione con universita', enti di ricerca  e  istituti
di alta cultura a cio' abilitati; 
      d) master  o  altri  corsi  di  studio  e  di  alta  formazione
permanente  e  ricorrente,  anche   in   collaborazione   con   altre
universita' e/o enti pubblici e privati. 
    3. I corsi  di  studio  si  caratterizzano  per  una  valutazione
rigorosa dei percorsi formativi  e  dei  risultati  conseguiti  dagli
allievi. 
    4. E' facolta' della Scuola IMT organizzare  altre  attivita'  di
formazione, anche in conto terzi.