Art. 5. Federazioni, consorzi, associazioni e collaborazioni 1. Al fine di migliorare la qualita', l'efficienza e l'efficacia delle attivita' di ricerca, di insegnamento e gestionali, e' facolta' della Scuola IMT partecipare alle federazioni di atenei, di cui all'art. 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, a consorzi, enti e associazioni e altresi' stipulare convenzioni con altre universita' o enti e istituzioni operanti nei settori della ricerca e della formazione. La federazione della Scuola IMT con altri soggetti, l'adesione a consorzi, enti e associazioni e' approvata dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico.