(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
                    Consiglio di amministrazione 
 
    1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo di  governo  della
Scuola IMT. E' presieduto dal direttore che lo convoca.  Le  funzioni
di segretario verbalizzante sono svolte dal direttore  amministrativo
o suo delegato. 
    2. Il consiglio di amministrazione: 
      a) e' responsabile dell'indirizzo strategico; 
      b) approva la programmazione triennale proposta dal  direttore,
acquisito, con riferimento all'organizzazione della didattica e della
ricerca, all'indirizzo della ricerca e alla  dotazione  organica  dei
professori e dei ricercatori di ruolo,  il  parere  obbligatorio  del
senato accademico; 
      c) approva il bilancio unico  d'Ateneo  di  previsione  annuale
autorizzatorio, quale parte integrante della programmazione triennale
a  scorrimento  annuo,  previo   parere   obbligatorio   del   senato
accademico; 
      d) approva  il  bilancio  unico  d'Ateneo  d'esercizio,  previo
parere obbligatorio del senato accademico; 
      e) approva le variazioni di bilancio di sua competenza; 
      f) vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'; 
      g)  verifica  la  rispondenza  dei  risultati  della   gestione
amministrativa alle direttive generali impartite; 
      h) approva il bilancio di genere; 
      i) ha competenza generale e  residuale  per  l'approvazione  di
contratti e di convenzioni  la  cui  competenza  non  sia  altrimenti
attribuita dai regolamenti della Scuola IMT; 
      l) approva la federazione della Scuola IMT con  altri  soggetti
ai sensi dell'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'adesione
a consorzi, enti  e  associazioni,  previo  parere  obbligatorio  del
senato accademico; 
      m) approva le modifiche statutarie a maggioranza  assoluta  dei
componenti l'organo, previo parere obbligatorio del senato accademico
e sentito il comitato consultivo  per  le  modifiche  riguardanti  la
natura e le finalita' della Scuola IMT; 
      n) approva i regolamenti della Scuola IMT, acquisito il  parere
obbligatorio del senato accademico  per  i  regolamenti  inerenti  la
didattica e la ricerca; 
      o) delibera in materia di fondo per il  trattamento  accessorio
del personale dirigente, tecnico e amministrativo; 
      p) nomina il nucleo di valutazione e il collegio  dei  revisori
dei conti; 
      q) nomina  il  direttore  amministrativo,  sulla  base  di  una
proposta del  direttore  che  motivi  la  scelta,  anche  in  termini
comparativi, tra le candidature pervenute, a seguito di pubblicazione
di apposito avviso sul sito della Scuola IMT; 
      r) nomina il comitato scientifico; 
      s) delibera in  ordine  alla  chiamata  dei  professori  e  dei
ricercatori di ruolo e  a  tempo  determinato,  acquisito  il  parere
obbligatorio del senato accademico; 
      t)   nomina   i   responsabili    delle    Aree    scientifiche
multidisciplinari,  secondo  le  modalita'  stabilite  con   apposito
regolamento; 
      u) delibera sugli schemi di remunerazione del personale  e  dei
collaboratori della Scuola IMT a vario titolo; 
      v)  determina  le  indennita'  di  funzione  da  attribuire  ai
componenti degli organi della Scuola IMT o a incaricati  di  funzioni
istituzionali; 
      z) esercita, inoltre, nell'ambito dell'autonomia  della  Scuola
IMT, tutte le  attribuzioni  che  gli  sono  demandate  dal  presente
statuto, dai  regolamenti  e  quelle  che  la  legge  attribuisce  al
consiglio di amministrazione delle Universita'. 
    3. Il consiglio di amministrazione e' composto, nel rispetto  del
principio delle pari opportunita' di genere nell'accesso agli  uffici
pubblici: 
      a) dal direttore, che lo presiede; 
      b) da quattro membri non appartenenti  ai  ruoli  della  Scuola
IMT,  designati  dal  senato  accademico,  all'interno  di  una  rosa
proposta dal direttore, tra  personalita'  italiane  o  straniere  in
possesso di comprovata  competenza  in  campo  gestionale  ovvero  di
un'esperienza  professionale  di  alto  livello  con  una  necessaria
attenzione alla qualificazione scientifica e culturale; 
      c) da tre professori di ruolo della Scuola IMT, eletti  secondo
le modalita' previste da apposito regolamento; 
      d) da un  ricercatore  della  Scuola  IMT,  eletto  secondo  le
modalita' previste da apposito regolamento; 
      e) da un rappresentante degli allievi della Scuola IMT,  eletto
secondo le modalita' previste da apposito regolamento; 
      f) da un rappresentante  del  personale  tecnico-amministrativo
della Scuola IMT, eletto secondo le modalita'  previste  da  apposito
regolamento. 
    4. La verifica dei requisiti previsti dal comma 3 con riferimento
ai membri designati e' effettuata dal medesimo consiglio nella  prima
seduta utile. I curricula dei membri del  consiglio  sono  pubblicati
sul sito istituzionale della Scuola IMT. L'esame della posizione  dei
componenti va condotto partitamente per ciascuno  degli  interessati,
con astensione e abbandono  temporaneo  della  seduta  da  parte  del
consigliere interessato. 
    5. Il consiglio di amministrazione e' regolarmente costituito con
la nomina di almeno due terzi dei componenti di cui al comma  3,  con
arrotondamento all'unita' superiore; le disposizioni dell'art. 24  in
materia di quorum per la validita' delle sedute e per le votazioni si
riferiscono ai componenti nominati. 
    6. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica
un quadriennio e possono essere rinnovati una sola volta. Il  mandato
decorre dall'inizio  dell'anno  accademico  successivo  a  quello  di
nomina e termina con la fine del quarto anno accademico successivo  a
quello di nomina. Il mandato  del  rappresentante  degli  allievi  ha
durata biennale e l'elettorato passivo  e'  attribuito  agli  allievi
iscritti a corsi di studio la cui durata ordinaria residua sia almeno
di due anni accademici. 
    7. In  caso  di  mancata  costituzione  del  nuovo  consiglio  di
amministrazione nei termini,  l'organo  scaduto  puo'  esercitare  le
proprie attribuzioni in regime di proroga,  limitatamente  agli  atti
urgenti  e  indifferibili,   per   un   periodo   non   superiore   a
quarantacinque giorni. 
    8. In caso di  dimissioni  di  un  componente,  queste  producono
effetto dopo l'accettazione  del  consiglio  di  amministrazione.  In
questo caso il mandato del nuovo rappresentante ha durata  fino  alla
scadenza dell'organo nel suo complesso. 
    9. Qualora, a seguito di  dimissioni  o  comunque  di  cessazione
anticipata  del  mandato,  vengano  a   mancare   al   consiglio   di
amministrazione piu' di un  terzo  dei  propri  componenti,  l'organo
decade ed e' necessario  procedere  alla  costituzione  di  un  nuovo
Consiglio; in  tale  ipotesi,  il  mandato  del  nuovo  consiglio  di
amministrazione decorre dalla costituzione dello stesso e  la  durata
deve intendersi per il completamento dell'anno accademico in corso  e
per i quattro anni accademici successivi.