Art. 7. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo di governo della Scuola IMT. E' presieduto dal direttore che lo convoca. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal direttore amministrativo o suo delegato. 2. Il consiglio di amministrazione: a) e' responsabile dell'indirizzo strategico; b) approva la programmazione triennale proposta dal direttore, acquisito, con riferimento all'organizzazione della didattica e della ricerca, all'indirizzo della ricerca e alla dotazione organica dei professori e dei ricercatori di ruolo, il parere obbligatorio del senato accademico; c) approva il bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, quale parte integrante della programmazione triennale a scorrimento annuo, previo parere obbligatorio del senato accademico; d) approva il bilancio unico d'Ateneo d'esercizio, previo parere obbligatorio del senato accademico; e) approva le variazioni di bilancio di sua competenza; f) vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'; g) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; h) approva il bilancio di genere; i) ha competenza generale e residuale per l'approvazione di contratti e di convenzioni la cui competenza non sia altrimenti attribuita dai regolamenti della Scuola IMT; l) approva la federazione della Scuola IMT con altri soggetti ai sensi dell'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'adesione a consorzi, enti e associazioni, previo parere obbligatorio del senato accademico; m) approva le modifiche statutarie a maggioranza assoluta dei componenti l'organo, previo parere obbligatorio del senato accademico e sentito il comitato consultivo per le modifiche riguardanti la natura e le finalita' della Scuola IMT; n) approva i regolamenti della Scuola IMT, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico per i regolamenti inerenti la didattica e la ricerca; o) delibera in materia di fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente, tecnico e amministrativo; p) nomina il nucleo di valutazione e il collegio dei revisori dei conti; q) nomina il direttore amministrativo, sulla base di una proposta del direttore che motivi la scelta, anche in termini comparativi, tra le candidature pervenute, a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito della Scuola IMT; r) nomina il comitato scientifico; s) delibera in ordine alla chiamata dei professori e dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico; t) nomina i responsabili delle Aree scientifiche multidisciplinari, secondo le modalita' stabilite con apposito regolamento; u) delibera sugli schemi di remunerazione del personale e dei collaboratori della Scuola IMT a vario titolo; v) determina le indennita' di funzione da attribuire ai componenti degli organi della Scuola IMT o a incaricati di funzioni istituzionali; z) esercita, inoltre, nell'ambito dell'autonomia della Scuola IMT, tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto, dai regolamenti e quelle che la legge attribuisce al consiglio di amministrazione delle Universita'. 3. Il consiglio di amministrazione e' composto, nel rispetto del principio delle pari opportunita' di genere nell'accesso agli uffici pubblici: a) dal direttore, che lo presiede; b) da quattro membri non appartenenti ai ruoli della Scuola IMT, designati dal senato accademico, all'interno di una rosa proposta dal direttore, tra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale; c) da tre professori di ruolo della Scuola IMT, eletti secondo le modalita' previste da apposito regolamento; d) da un ricercatore della Scuola IMT, eletto secondo le modalita' previste da apposito regolamento; e) da un rappresentante degli allievi della Scuola IMT, eletto secondo le modalita' previste da apposito regolamento; f) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo della Scuola IMT, eletto secondo le modalita' previste da apposito regolamento. 4. La verifica dei requisiti previsti dal comma 3 con riferimento ai membri designati e' effettuata dal medesimo consiglio nella prima seduta utile. I curricula dei membri del consiglio sono pubblicati sul sito istituzionale della Scuola IMT. L'esame della posizione dei componenti va condotto partitamente per ciascuno degli interessati, con astensione e abbandono temporaneo della seduta da parte del consigliere interessato. 5. Il consiglio di amministrazione e' regolarmente costituito con la nomina di almeno due terzi dei componenti di cui al comma 3, con arrotondamento all'unita' superiore; le disposizioni dell'art. 24 in materia di quorum per la validita' delle sedute e per le votazioni si riferiscono ai componenti nominati. 6. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica un quadriennio e possono essere rinnovati una sola volta. Il mandato decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello di nomina e termina con la fine del quarto anno accademico successivo a quello di nomina. Il mandato del rappresentante degli allievi ha durata biennale e l'elettorato passivo e' attribuito agli allievi iscritti a corsi di studio la cui durata ordinaria residua sia almeno di due anni accademici. 7. In caso di mancata costituzione del nuovo consiglio di amministrazione nei termini, l'organo scaduto puo' esercitare le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. 8. In caso di dimissioni di un componente, queste producono effetto dopo l'accettazione del consiglio di amministrazione. In questo caso il mandato del nuovo rappresentante ha durata fino alla scadenza dell'organo nel suo complesso. 9. Qualora, a seguito di dimissioni o comunque di cessazione anticipata del mandato, vengano a mancare al consiglio di amministrazione piu' di un terzo dei propri componenti, l'organo decade ed e' necessario procedere alla costituzione di un nuovo Consiglio; in tale ipotesi, il mandato del nuovo consiglio di amministrazione decorre dalla costituzione dello stesso e la durata deve intendersi per il completamento dell'anno accademico in corso e per i quattro anni accademici successivi.