Art. 9. Senato accademico 1. Il senato accademico e' presieduto dal direttore, che lo convoca e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 26 del presente statuto, e' composto da: a) sette professori di ruolo della Scuola IMT, con elettorato attivo e passivo riservato ai professori di prima e di seconda fascia; b) due rappresentanti eletti dai ricercatori della Scuola IMT, con mandato di durata biennale, con elettorato passivo riservato a tutti i ricercatori di ruolo e a tempo determinato il cui contratto abbia una durata residua corrispondente almeno a quella del mandato; c) da un rappresentante degli allievi dei corsi di studio della Scuola IMT, eletto secondo le modalita' previste da apposito regolamento, con mandato di durata biennale e con elettorato passivo attribuito agli allievi iscritti a corsi di studio la cui durata ordinaria residua sia almeno di due anni accademici. Le funzioni di segretario verbalizzante del senato accademico sono svolte dal direttore amministrativo o suo delegato. 2. Il senato accademico formula pareri in materia di didattica e di ricerca. In particolare, esprime parere obbligatorio in merito a: a) la programmazione triennale con riferimento all'organizzazione della didattica, all'indirizzo delle attivita' di ricerca e alla dotazione organica dei professori e dei ricercatori di ruolo; b) le chiamate dei professori e dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato; c) i regolamenti della Scuola IMT riguardanti l'attivita' di didattica e di ricerca; d) il bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio quale parte integrante della programmazione triennale a scorrimento annuo; e) il bilancio unico d'Ateneo d'esercizio; f) il bilancio di genere annuale; g) le modifiche statutarie; h) la federazione della Scuola IMT con altri soggetti ai sensi dell'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'adesione a consorzi, enti e associazioni; i) il senato accademico svolge ogni altra attribuzione demandatagli dal consiglio di amministrazione o dai regolamenti della Scuola IMT. 3. Il senato accademico e' validamente costituto con la nomina di almeno due terzi dei componenti di cui al comma 1, con arrotondamento all'unita' superiore; le disposizioni dell'art. 24 in materia di quorum per la validita' delle sedute e per le votazioni si riferiscono ai componenti nominati. 4. Salvo quanto previsto dall'art. 26 del presente statuto e dai commi 1 e 3 con riferimento alla durata del mandato dei rappresentanti dei ricercatori e degli allievi, il senato accademico dura in carica un quadriennio e i suoi componenti possono essere rinnovati una sola volta.