(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
                          Senato accademico 
 
    1. Il senato accademico  e'  presieduto  dal  direttore,  che  lo
convoca e, fatto salvo quanto  previsto  dall'art.  26  del  presente
statuto, e' composto da: 
      a) sette professori di ruolo della Scuola IMT,  con  elettorato
attivo e passivo riservato  ai  professori  di  prima  e  di  seconda
fascia; 
      b) due rappresentanti eletti dai ricercatori della Scuola  IMT,
con mandato di durata biennale, con elettorato  passivo  riservato  a
tutti i ricercatori di ruolo e a tempo determinato il  cui  contratto
abbia una durata residua corrispondente almeno a quella del mandato; 
      c) da un rappresentante degli allievi dei corsi di studio della
Scuola  IMT,  eletto  secondo  le  modalita'  previste  da   apposito
regolamento, con mandato di durata biennale e con elettorato  passivo
attribuito agli allievi iscritti a corsi  di  studio  la  cui  durata
ordinaria residua sia almeno di due anni accademici. 
    Le funzioni di segretario  verbalizzante  del  senato  accademico
sono svolte dal direttore amministrativo o suo delegato. 
    2. Il senato accademico formula pareri in materia di didattica  e
di ricerca. In particolare, esprime parere obbligatorio in merito a: 
      a)    la    programmazione    triennale     con     riferimento
all'organizzazione della didattica, all'indirizzo delle attivita'  di
ricerca e alla dotazione organica dei professori e dei ricercatori di
ruolo; 
      b) le chiamate dei professori e dei ricercatori di  ruolo  e  a
tempo determinato; 
      c) i regolamenti della Scuola IMT  riguardanti  l'attivita'  di
didattica e di ricerca; 
      d)  il  bilancio   unico   d'Ateneo   di   previsione   annuale
autorizzatorio quale parte integrante della programmazione  triennale
a scorrimento annuo; 
      e) il bilancio unico d'Ateneo d'esercizio; 
      f) il bilancio di genere annuale; 
      g) le modifiche statutarie; 
      h) la federazione della Scuola IMT con altri soggetti ai  sensi
dell'art. 3 della legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  l'adesione  a
consorzi, enti e associazioni; 
      i)  il  senato  accademico  svolge  ogni   altra   attribuzione
demandatagli dal consiglio di amministrazione o dai regolamenti della
Scuola IMT. 
    3. Il senato accademico e' validamente costituto con la nomina di
almeno due terzi dei componenti di cui al comma 1, con arrotondamento
all'unita' superiore; le disposizioni  dell'art.  24  in  materia  di
quorum  per  la  validita'  delle  sedute  e  per  le  votazioni   si
riferiscono ai componenti nominati. 
    4. Salvo quanto previsto dall'art. 26 del presente statuto e  dai
commi  1  e  3  con  riferimento  alla   durata   del   mandato   dei
rappresentanti dei ricercatori e degli allievi, il senato  accademico
dura in carica un quadriennio e  i  suoi  componenti  possono  essere
rinnovati una sola volta.