Art. 2 All'atto dell'iscrizione al Fondo di previdenza, per ogni ministro della «Chiesa evangelica internazionale (CEVI)», deve essere esibita, a cura del rappresentante legale dell'organismo, la seguente documentazione: a) certificato attestante l'avvenuta nomina del ministro di culto; b) certificato di nascita, ovvero dichiarazione sostitutiva a termini della legge 4 gennaio 1968, n. 15; c) certificato di cittadinanza italiana, ovvero dichiarazione sostitutiva a termini della sopra citata legge n. 15/1968; d) certificato di residenza in Italia, ovvero dichiarazione sostitutiva a termini della sopra citata legge n. 15/1968.