Art. 2 
 
  All'atto dell'iscrizione al Fondo di previdenza, per ogni  ministro
della «Chiesa evangelica internazionale (CEVI)», deve essere esibita,
a  cura  del  rappresentante  legale  dell'organismo,   la   seguente
documentazione: 
    a) certificato  attestante  l'avvenuta  nomina  del  ministro  di
culto; 
    b) certificato di nascita,  ovvero  dichiarazione  sostitutiva  a
termini della legge 4 gennaio 1968, n. 15; 
    c) certificato di  cittadinanza  italiana,  ovvero  dichiarazione
sostitutiva a termini della sopra citata legge n. 15/1968; 
    d) certificato  di  residenza  in  Italia,  ovvero  dichiarazione
sostitutiva a termini della sopra citata legge n. 15/1968.