Art. 4 
 
                          Principi generali 
 
  1. L'ARERA  definisce  le  modalita'  di  gestione  del  Fondo  per
l'accesso alle garanzie finanziarie nel rispetto di  quanto  previsto
dall'art. 5 e dei principi di tutela della concorrenza e  parita'  di
trattamento,  tenendo  conto  anche  delle  condizioni   di   mercato
applicate per la prestazione di attivita' similari. 
  2. L'ARERA definisce le modalita' di alimentazione della  dotazione
del Fondo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. Le garanzie concesse dal Fondo sono dirette,  incondizionate,  a
prima richiesta e conformi alla  disciplina  dell'Unione  europea  in
materia.