(Statuto-art. 10)
                              Art. 10. 
                    Consiglio di amministrazione 
 
    1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo che,  in  coerenza
con le scelte programmatiche operate dal senato accademico,  delibera
e sovrintende in materia  di  gestione  amministrativa,  finanziaria,
economico-patrimoniale dell'Ateneo, fatti salvi i poteri di  gestione
attribuiti a singole strutture didattiche, di ricerca, di servizio. 
    2. Il consiglio di amministrazione, in particolare: 
      2.1 svolge funzioni di indirizzo  strategico,  di  approvazione
della  programmazione  finanziaria   annuale   e   triennale,   della
programmazione edilizia e del personale; 
      2.2 vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'; 
      2.3 delibera, previo parere favorevole del  senato  accademico,
l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi,
sedi, scuole e dipartimenti e  attribuisce  i  corsi  di  studio,  le
scuole  di  specializzazione  e  i  corsi  di  dottorato  a   ciascun
dipartimento; 
      2.4 adotta, sentito il senato accademico,  il  regolamento  per
l'amministrazione,   la   finanza,   la   contabilita',   l'attivita'
gestionale e negoziale; 
      2.5 approva, su proposta del rettore, previo parere del  senato
accademico, il bilancio di previsione, annuale e triennale, il  conto
consuntivo e il documento di programmazione triennale di Ateneo; 
      2.6 trasmette ai Ministeri competenti il bilancio di previsione
annuale, triennale e il conto consuntivo; 
      2.7 conferisce, su proposta del rettore e sentito il parere del
senato accademico, l'incarico di direttore generale; 
      2.8 concorda con il direttore generale, per ciascun  esercizio,
gli  obiettivi  dell'azione   amministrativa   e   ne   verifica   il
conseguimento; 
      2.9 ha le competenze in materia disciplinare, relativamente  ai
docenti, contemplate dall'art. 10 della legge n. 240/2010; 
      2.10 approva le proposte di chiamata e di afferenza dei docenti
avanzate dai dipartimenti; 
      2.11 esprime parere sul codice etico  ai  sensi  dell'art.  41,
comma 3; 
      2.12 delibera, previo parere del senato accademico e sentito il
consiglio degli studenti, i provvedimenti relativi: alle tasse  e  ai
contributi per l'iscrizione ai corsi di studio e ad altre  iniziative
formative; alla concessione di esoneri e borse di studio gravanti sul
bilancio; alle  modalita'  di  collaborazione  degli  studenti;  alle
attivita' di servizio; 
      2.13 delibera l'ammontare dell'indennita' per il rettore, i pro
rettori, i direttori di Dipartimento, i componenti  il  consiglio  di
amministrazione, il senato accademico, il nucleo di  valutazione,  il
collegio dei revisori dei conti e per  gli  incaricati  di  attivita'
istituzionali o comunque attinenti al funzionamento dell'Ateneo. 
      2.14 delibera sull'attribuzione del  fondo  di  Ateneo  per  la
premialita' di professori e ricercatori; 
    3. Esercita tutte le altre attribuzioni che  gli  sono  demandate
dallo Statuto, dagli altri atti normativi dell'Ateneo, dalla legge. 
    4. Per la validita' delle sedute del consiglio di amministrazione
e' necessario che intervenga la maggioranza assoluta  dei  componenti
dell'organo. Gli assenti, anche se giustificati,  non  concorrono  ai
fini del raggiungimento dei quorum strutturali. Le deliberazioni sono
prese a maggioranza assoluta dei presenti salvo che  per  determinati
argomenti sia diversamente disposto: in caso di  parita'  prevale  il
voto del Presidente. 
    5. Il consiglio di amministrazione e' composto da dieci membri: 
      a) il rettore che lo presiede; 
      b) due componenti esterni designati dal senato accademico; 
      c) due rappresentanti degli studenti eletti  nell'ambito  della
medesima componente; 
      d) quattro docenti interni all'Ateneo; 
      e) un componente del personale tecnico amministrativo. 
    Per la scelta dei componenti interni, docenti e personale tecnico
amministrativo, il  senato  accademico,  con  propria  deliberazione,
emana un avviso pubblico per acquisire le candidature. 
    Il senato accademico, avvalendosi anche di  apposita  commissione
con funzioni  istruttorie,  composta  da  cinque  propri  componenti,
verifica e attesta con specifica deliberazione,  tra  le  candidature
presentate, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 comma 1
lettera i) della legge n. 240/2010. 
    5.1. Relativamente al personale  docente,  il  senato  accademico
nomina i quattro componenti tenuto conto delle quattro aree culturali
indicate in allegato al presente statuto. 
    Nel caso  di  piu'  candidati  appartenenti  alla  medesima  area
culturale, in possesso dei requisiti di cui al comma  precedente,  il
senato accademico procede a indire le elezioni per la  individuazione
del membro del consiglio di amministrazione,  definendo  l'elettorato
attivo e passivo  per  area  culturale.  Nell'ipotesi  descritta,  il
candidato che ottiene il maggior numero di preferenze e' nominato dal
senato accademico quale componente del consiglio di amministrazione. 
    Ove all'esame  delle  candidature  non  risulti  alcun  candidato
idoneo  afferente  a  una  determinata  area  culturale,  il   senato
accademico provvedera'  a  designare,  fra  i  candidati  idonei,  un
componente del consiglio di amministrazione. 
    5.2. Relativamente al personale tecnico-amministrativo si procede
alla consultazione elettorale. Risultera'  eletto  il  candidato  che
otterra' il maggior numero di voti. 
    5.3. Al consiglio di amministrazione partecipano il  pro  rettore
vicario e il direttore generale senza diritto di voto. 
    6. Il consiglio di amministrazione dura in carica  quattro  anni.
La componente studentesca dura in carica due anni. Il  mandato  delle
componenti e' rinnovabile per una sola volta, ai sensi  dell'art.  2,
comma 1, lettera m) della legge n. 240/2010. 
    8. L'elettorato passivo, per la  rappresentanza  studentesca,  e'
attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno
fuori corso ai corsi di laurea,  laurea  magistrale  e  dottorato  di
ricerca dell'Universita'. 
    9. I membri del consiglio di amministrazione decadono qualora non
partecipino con continuita' alle sedute, secondo modalita' e  termini
previsti dall'apposita disciplina dettata dal regolamento generale di
Ateneo e secondo le conseguenti modalita'  previste  dal  regolamento
dell'organo.