(Statuto-art. 14)
                              Art. 14. 
                      Consiglio degli studenti 
 
    1. Il consiglio degli  studenti  e'  l'organismo  di  autonoma  e
coordinata   partecipazione   degli    studenti    all'organizzazione
dell'Ateneo  e  alle  azioni   per   il   raggiungimento   dei   fini
istituzionali  ed  esercita  funzioni  di  carattere  propositivo   e
consultivo. 
    2. Il consiglio degli studenti: 
      2.1 esprime pareri obbligatori nei casi previsti dallo  statuto
e puo' avanzare proposte sui regolamenti dell'Ateneo per la parte che
concerne la didattica e i servizi agli studenti, sulla determinazione
delle contribuzioni a carico degli studenti, sulle  misure  attuative
del diritto allo studio, sull'organizzazione dei servizi erogati agli
studenti,  sulle  norme   regolamentari   per   la   elezione   delle
rappresentanze studentesche; puo', inoltre, avanzare  proposte  sulle
modifiche dello statuto; 
      2.2 puo' avanzare proposte su  argomenti  inerenti  al  diritto
allo studio al senato accademico e al consiglio di amministrazione; 
      2.3 esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dallo
Statuto e dagli altri atti normativi dell'Ateneo. 
    3.  Il  consiglio  degli  studenti  e'  composto  dagli  studenti
presenti in senato accademico, consiglio di  amministrazione,  nucleo
di valutazione, comitato per lo sport universitario,  dagli  studenti
dell'Ateneo presenti  nelle  rappresentanze  a  livello  regionale  e
nazionale,  da  quindici  rappresentanti   degli   studenti   secondo
raggruppamenti di  area  definiti  da  regolamento  ed  eletti  dalla
componente studentesca. 
    4. Con apposito regolamento, deliberato  a  maggioranza  assoluta
dei componenti il consiglio degli studenti, vengono fissati i criteri
e le modalita' di organizzazione e di funzionamento del consiglio. Il
regolamento e' emanato dal rettore. 
    5. Il consiglio degli studenti redige  alla  fine  di  ogni  anno
accademico una relazione  sul  complesso  dei  servizi  forniti  agli
studenti  che  viene  trasmessa   al   rettore,   al   consiglio   di
amministrazione e al senato accademico. 
    6. I membri del consiglio degli studenti  durano  in  carica  due
anni.