Art. 14. Consiglio degli studenti 1. Il consiglio degli studenti e' l'organismo di autonoma e coordinata partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Ateneo e alle azioni per il raggiungimento dei fini istituzionali ed esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo. 2. Il consiglio degli studenti: 2.1 esprime pareri obbligatori nei casi previsti dallo statuto e puo' avanzare proposte sui regolamenti dell'Ateneo per la parte che concerne la didattica e i servizi agli studenti, sulla determinazione delle contribuzioni a carico degli studenti, sulle misure attuative del diritto allo studio, sull'organizzazione dei servizi erogati agli studenti, sulle norme regolamentari per la elezione delle rappresentanze studentesche; puo', inoltre, avanzare proposte sulle modifiche dello statuto; 2.2 puo' avanzare proposte su argomenti inerenti al diritto allo studio al senato accademico e al consiglio di amministrazione; 2.3 esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto e dagli altri atti normativi dell'Ateneo. 3. Il consiglio degli studenti e' composto dagli studenti presenti in senato accademico, consiglio di amministrazione, nucleo di valutazione, comitato per lo sport universitario, dagli studenti dell'Ateneo presenti nelle rappresentanze a livello regionale e nazionale, da quindici rappresentanti degli studenti secondo raggruppamenti di area definiti da regolamento ed eletti dalla componente studentesca. 4. Con apposito regolamento, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio degli studenti, vengono fissati i criteri e le modalita' di organizzazione e di funzionamento del consiglio. Il regolamento e' emanato dal rettore. 5. Il consiglio degli studenti redige alla fine di ogni anno accademico una relazione sul complesso dei servizi forniti agli studenti che viene trasmessa al rettore, al consiglio di amministrazione e al senato accademico. 6. I membri del consiglio degli studenti durano in carica due anni.