(Statuto-art. 17)
                              Art. 17. 
                     Comitato unico di garanzia 
 
    1. Il Comitato unico di garanzia (CUG) esercita compiti di tutela
e promozione della dignita' della persona nel contesto lavorativo, di
garanzia e miglioramento della qualita' delle condizioni di lavoro. A
tal fine promuove  le  pari  opportunita'  mediante  misure  volte  a
prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione o  di  violenza
morale  o  psichica  per  i  lavoratori,  e  per  gli  studenti,   in
particolare quelle connesse  al  genere,  all'orientamento  sessuale,
all'origine etnica, alla  religione,  alle  convinzioni  personali  e
politiche, alle condizioni di disabilita', all'eta'. 
    2.  Il  comitato  suggerisce  le  opportune  iniziative  per   la
rimozione di tali fattori  discriminanti,  promuovendo  attivita'  di
informazione  e  formazione  finalizzate  a  costruire,   all'interno
dell'Universita', un clima  culturale  garante  dei  principi  e  dei
valori  delle  pari  opportunita',  favorendone  il  rispetto  e   la
promozione. A tale fine il comitato e' consultato sui temi di propria
pertinenza e puo' presentare al senato accademico e al  consiglio  di
amministrazione documenti e proposte in materia. 
    3.  Il  comitato  opera  in  stretta  collaborazione  con   il/la
consigliere/a  di   fiducia   e,   secondo   necessita',   con   i/le
consiglieri/e di parita' del territorio  di  riferimento,  con  il/la
consigliere/a  nazionale  di  parita',  nonche'  con  gli   organismi
identificati dalle linee guida sulle modalita' di  funzionamento  del
comitato. 
    4.  ll  CUG  e'  formato  da  sei  componenti   designati   dalle
organizzazioni    sindacali    rappresentative    a    livello     di
amministrazione,  ai  sensi  degli  articoli  40  e  43  del  decreto
legislativo  n.  165/2001  e   da   sei   componenti   rappresentanti
dell'amministrazione designati dal senato accademico e da altrettanti
supplenti in modo da assicurare, nel complesso, la presenza paritaria
di entrambi i generi e un'adeguata presenza di personale docente e di
personale  tecnico-amministrativo.  I  componenti   designati   dalle
organizzazioni sindacali e dal senato  accademico  devono  essere  in
possesso di un curriculum contenente i requisiti di professionalita',
esperienza e attitudine necessari  a  far  parte  del  comitato.  Nel
designare tali componenti, le organizzazioni sindacali  e  il  senato
accademico sono tenuti a rispettare, oltre alla presenza paritaria di
entrambi i generi, l'articolazione del personale dell'Universita'  in
regime di diritto pubblico e contrattualizzato, indicando almeno un/a
rappresentante dei/lle docenti e  uno/a  dei/delle  ricercatori/trici
dell'Ateneo. 
    5. Il presidente  del  comitato  e'  designato  dal  rettore,  su
proposta del comitato, nell'ambito dello stesso. 
    6. I componenti del comitato durano  in  carica  quattro  anni  e
possono essere rinnovati una sola volta. 
    7.  Il  comitato  propone  al  rettore,   tra   persone   esterne
all'Universita', la nomina del/la consigliere/a  di  fiducia  il  cui
incarico ha durata triennale, rinnovabile una sola volta. 
    8. Le modalita' di funzionamento  del  comitato  e  quelle  dello
svolgimento delle attivita'  del/la  consigliere/a  di  fiducia  sono
definite  da   apposito   regolamento   che   dovra'   prevedere   la
partecipazione alle sedute, senza diritto  di  voto  e  limitatamente
alle tematiche di interesse,  di  un  rappresentante  degli  studenti
designato dal consiglio degli studenti.