(Statuto-art. 20)
                              Art. 20. 
                        Strutture didattiche 
 
    1. Sono strutture didattiche dell'Universita': i Dipartimenti, le
strutture di raccordo denominate scuole, i corsi di  studio  previsti
dall'ordinamento vigente e rappresentati dai corsi di  laurea,  corsi
di laurea magistrale, corsi di specializzazione, corsi  di  dottorato
di ricerca, corsi per master universitario, corsi di  perfezionamento
e scuole di studi superiori. 
    2. Il consiglio di amministrazione, previo parere favorevole  del
senato accademico, puo' istituire, attivare o sopprimere corsi. 
    3.  L'elenco  delle  strutture  didattiche   e'   contenuto   nel
regolamento didattico di Ateneo  nel  rispetto  dei  limiti  numerici
previsti dalla legge n. 240/2010. Lo  stesso  regolamento  disciplina
gli ordinamenti degli studi.