(Statuto-art. 22)
                              Art. 22. 
                    Consiglio di corso di studio 
 
    1. Per ogni corso di laurea e laurea magistrale e' costituito  un
consiglio di corso di studio. Il  consiglio  di  amministrazione,  su
proposta del Dipartimento, previo parere della commissione paritetica
docenti  studenti  e  del  senato  accademico,  puo'  unificare  piu'
consigli di corso di studio secondo quanto previsto  dall'ordinamento
vigente. 
    2. I compiti dei consigli di corso di  studio  sono  disciplinati
dal regolamento didattico di Ateneo. 
    3. Il consiglio di corso di studio e' costituito  dai  professori
ufficiali degli insegnamenti afferenti al corso e dai ricercatori che
svolgono  attivita'  didattica  di  supporto  per   un   insegnamento
afferente al corso, nonche' da una rappresentanza degli studenti pari
al 20% degli altri componenti. 
    4. Con  apposito  regolamento  sono  stabilite  le  modalita'  di
elezione del Presidente nonche' dei rappresentanti degli studenti, il
cui mandato dura due anni. 
    5. Ogni consiglio di corso di studio elegge nel suo seno,  tra  i
docenti, il presidente. 
    6. L'elettorato passivo e' riservato ai docenti che, prima  della
data di collocamento a  riposo,  assicurino  un  numero  di  anni  di
servizio almeno pari alla durata del mandato. 
    7. Il presidente e' nominato con  decreto  del  rettore,  il  suo
mandato dura quattro anni solari e non puo' essere rinnovato piu'  di
una volta. Il presidente designa un presidente vicario, nominato  con
decreto del rettore. 
    8. Il  presidente  presiede  il  consiglio,  lo  convoca  con  le
modalita' previste da apposito regolamento e sovrintende le attivita'
del corso di studio.