(Statuto-art. 24)
                              Art. 24. 
               Commissione paritetica docenti studenti 
 
    1. In ciascun Dipartimento ovvero, quando esistente, in  ciascuna
scuola, e' istituita, senza maggiori oneri a carico dell'Ateneo,  una
commissione paritetica docenti studenti. 
    2.  La  commissione  ha  i   seguenti   compiti:   attivita'   di
monitoraggio dell'offerta formativa, della qualita' della  didattica,
nonche'  dell'attivita'  di  servizio  agli  studenti  da  parte  dei
professori e dei ricercatori; individuazione degli indicatori per  la
valutazione  dei  risultati  delle  stesse;  formulazione  di  pareri
sull'istituzione, attivazione e soppressione dei corsi di studio. 
    3. Nello svolgimento  dei  propri  compiti  la  commissione  puo'
formulare pareri e proposte alle strutture interessate. 
    4. La partecipazione alla commissione paritetica  non  da'  luogo
alla corresponsione di compensi, emolumenti,  indennita'  o  rimborsi
spesa. 
    5. Per tutto  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente
articolo, si rimanda ad apposito regolamento.