Art. 29. Centri interuniversitari 1. Il consiglio di amministrazione puo' deliberare, previo parere favorevole del senato accademico, su proposta delle strutture dipartimentali, la costituzione di (o la adesione a) centri di ricerca o centri di servizi, quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di Universita' diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da piu' Universita' tramite la stipula di apposite convenzioni. 2. Le modalita' per la costituzione dei (o la adesione a) centri Interuniversitari sono quelle previste dalla normativa vigente e riportate nel regolamento generale di Ateneo.