Art. 39. Disposizioni generali 1. L'Universita' persegue la sua autonomia attraverso l'emanazione dello Statuto, dei relativi regolamenti di attuazione e di altri regolamenti che si rendessero necessari per realizzare le sue finalita' istituzionali. 2. Tutti i regolamenti di Ateneo sono deliberati a maggioranza assoluta dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze e ai sensi dello statuto. I regolamenti devono in ogni caso essere proposti nella loro interezza ad entrambi gli organi. I regolamenti sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore, salvo che non sia diversamente disposto, il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito informatico dell'Universita'. 3. Il regolamento generale di Ateneo, che contiene tutte le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo e le modalita' di elezione degli organi, e' deliberato dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione e sentiti, per le parti di loro competenza, il consiglio degli studenti e il consiglio del personale tecnico amministrativo. 4. Il regolamento didattico di Ateneo che disciplina l'ordinamento dei corsi di studio e delle eventuali altre attivita' formative, e' deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, sentito il consiglio degli studenti previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. 5. Il regolamento didattico di Ateneo definisce i criteri di afferenza dei corsi di studio ai dipartimenti. 6. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza, la contabilita', l'attivita' gestionale e negoziale che disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Universita', nel rispetto dei principi relativi al bilancio unico di Ateneo, e' deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. Il regolamento puo' individuare anche forme autonome di gestione e ne fissa le norme relative. 7. Il regolamento degli studenti e' deliberato dal consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e il consiglio degli studenti. 8. I regolamenti e gli accordi riguardanti il personale tecnico amministrativo sono deliberati e approvati come prescritto dalla normativa vigente. 9. Il regolamento in materia di attivita' svolte dal personale nell'ambito dei rapporti con terzi e' deliberato dal consiglio di amministrazione, con parere favorevole del senato accademico. 10. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione, per i settori di loro competenza, possono proporre ulteriori regolamenti richiedendone parere all'altro organo.