(Statuto-art. 9)
                               Art. 9. 
                          Senato accademico 
 
    1. Il senato  accademico  e'  l'organo  collegiale  di  indirizzo
politico e programmazione che  opera  per  lo  sviluppo  dell'Ateneo,
esercitando funzioni di coordinamento e formulando proposte e  pareri
obbligatori in materia di didattica, di ricerca  e  di  servizi  agli
studenti. 
    2. Il senato accademico, in particolare: 
      2.1  formula  proposte  ed  esprime  pareri   obbligatori   per
l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di  corsi
o altre attivita' didattiche, nonche' di sedi, dipartimenti e scuole; 
      2.2 approva il regolamento generale di  Ateneo  secondo  quanto
disposto dal comma 3 dell'art. 39 del presente statuto; 
      2.3  approva,  con   parere   favorevole   del   consiglio   di
amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di  ricerca,
nonche' il regolamento didattico di Ateneo, secondo  quanto  disposto
dal comma 4 dell'art. 39 del presente Statuto; 
      2.4  approva,  con   parere   favorevole   del   consiglio   di
amministrazione, il codice etico dell'Ateneo; 
      2.5 esprime parere obbligatorio  sul  bilancio  di  previsione,
annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Universita'; 
      2.6 esprime parere obbligatorio su tasse, contributi e borse di
studio per gli studenti; 
      2.7 esprime parere obbligatorio sulla costituzione  del  nucleo
di valutazione e propone al rettore i componenti del  presidio  della
qualita' di Ateneo; 
      2.8 ha competenza, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi
componenti, a proporre al  corpo  elettorale,  secondo  le  modalita'
regolamentari, mozione di sfiducia al rettore, non  prima  che  siano
trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; 
      2.9 formula proposte e  pareri  obbligatori  sul  documento  di
programmazione triennale di Ateneo; 
      2.10 approva le modifiche allo statuto secondo quanto  disposto
dall'art. 45 del presente statuto; 
      2.11 designa i membri esterni del consiglio di amministrazione,
proposti da apposita commissione interna, composta da cinque  membri,
di cui fa parte il rettore; 
      2.12  delibera  i  componenti  del   collegio   di   disciplina
costituito ai sensi dell'art. 10 della legge n. 240/2010; 
      2.13 decide, su proposta  del  rettore,  sulle  violazioni  del
codice etico, qualora queste non ricadano  sotto  la  competenza  del
collegio di disciplina. 
    3. Il senato accademico esercita tutte le  attribuzioni  previste
dallo statuto, dagli atti normativi dell'Ateneo e dalla legge. 
    4. Per  la  validita'  delle  sedute  del  senato  accademico  e'
necessario che intervenga  la  maggioranza  assoluta  dei  componenti
dell'organo. Gli assenti, anche se giustificati,  non  concorrono  ai
fini del raggiungimento dei quorum strutturali. Le deliberazioni sono
prese a maggioranza assoluta dei presenti salvo che  per  determinati
argomenti sia diversamente disposto: in caso di  parita'  prevale  il
voto del presidente. 
    5. Il senato accademico e' composto: 
      a) dal rettore che lo presiede; 
      b) da tutti i direttori di dipartimento, qualora i dipartimenti
siano in numero inferiore o uguale a dodici. Qualora  il  numero  dei
dipartimenti sia superiore a dodici, si procedera'  all'elezione  dei
dodici direttori che entreranno a far  parte  del  senato  accademico
secondo le modalita' di cui all'apposito regolamento; 
      c) da otto rappresentanti del personale docente, eletti secondo
le modalita' di cui all'apposito regolamento; 
      d) da tre rappresentanti del personale tecnico  amministrativo,
eletti secondo le modalita' di cui all'apposito regolamento; 
      e) da cinque rappresentanti degli studenti, eletti  secondo  le
modalita' di cui all'apposito regolamento. 
    6. Le rappresentanze dei docenti  nel  senato  accademico  devono
rispecchiare  le  quattro   aree   culturali   di   Ateneo   indicate
nell'allegato al presente statuto. 
    7. Con apposito regolamento sono definite le procedure elettorali
per l'individuazione di due rappresentanti in ogni Area. 
    8. Le candidature e la successiva costituzione dell'organo devono
garantire, ove possibile, un equilibrio di genere ai sensi  dell'art.
1, comma 3, del presente Statuto. 
    9. I membri del senato accademico sono nominati con  decreto  del
rettore per quattro anni, esclusi i direttori che ne fanno parte  per
il periodo corrispondente alla  loro  carica  e  non  possono  essere
rieletti  consecutivamente  piu'  di  una  volta.  La  rappresentanza
studentesca e' nominata per un massimo di due  anni  rinnovabile  per
una sola volta. 
    10. L'elettorato passivo, per la rappresentanza  studentesca,  e'
attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno
fuori corso ai corsi di laurea,  laurea  magistrale  e  dottorato  di
ricerca dell'Universita'. 
    11.  I  membri  del  senato  accademico  decadono   qualora   non
partecipino con continuita' alle sedute, secondo modalita' e  termini
previsti dall'apposita disciplina dettata dal regolamento generale di
Ateneo e secondo le conseguenti modalita'  previste  dal  regolamento
dell'organo. 
    12. Alle sedute del senato partecipano il pro rettore  vicario  e
il direttore generale senza diritto di voto.