Art. 4 Contributo erogabile 1. Il contributo erogabile a ciascun comune e' pari alla spesa effettivamente sostenuta dallo stesso e comunque non superiore all'importo stabilito nel decreto di assegnazione. 2. Nel caso in cui il costo dell'intervento sia superiore all'importo determinato dal decreto di assegnazione, e' a carico del comune la copertura della parte di costo eccedente. 3. Per la copertura dei maggiori costi di cui al comma 2, il contributo di cui al presente decreto e' cumulabile con finanziamenti e contributi pubblici ottenuti dal comune, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3, comma 2 e di quelli eventualmente previsti dalla disciplina agevolativa di riferimento.