STATUTO DELL'UNIVERSITa' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA (VARESE - COMO) Indice Titolo primo - Principi generali Art. 1 - Universita' degli studi dell'Insubria Art. 2 - Sedi Art. 3 - Rapporti esterni Art. 4 - Autonomia Art. 5 - Principi e obiettivi dell'organizzazione Art. 6 - Risorse e finanziamenti Art. 7 - Principi di comportamento e codice etico Titolo secondo - Organi di ateneo Capo I - Organi di governo Sezione I - Norme generali Art. 8 - Riunioni degli Organi collegiali Art. 9 - Elettorato passivo Art. 10 - Cariche accademiche e incompatibilita' Art. 11 - Decadenza dall'incarico per assenza ingiustificata Art. 12 - Rappresentanza di genere nelle liste elettorali Sezione II - Organi dell'Universita' Art. 13 - Organi di governo, di gestione, di controllo e di garanzia Sezione III - rettore Art. 14 - Funzioni del rettore Art. 15 - Elezione del rettore Sezione IV - prorettore vicario Art. 16 - Nomina del prorettore vicario Art. 17 - Funzioni del prorettore vicario Sezione V - Senato accademico Art. 18 - Composizione e durata del mandato Art. 19 - Funzioni del Senato accademico Art. 20 - Modalita' di votazione Sezione VI - Consiglio di amministrazione Art. 21 - Composizione e durata del mandato Art. 22 - Modalita' di votazione Art. 23 - Funzioni del consiglio di amministrazione Capo II - Altri organi di Ateneo Sezione I - Nucleo di valutazione di Ateneo Art. 24 - Composizione, prerogative e atti Art. 25 - Funzioni Sezione II - Collegio dei revisori Art. 26 - Composizione Art. 27 - Competenze Art. 28 - Funzionamento Sezione III - Comitato unico di garanzia (CUG) Art. 29 - Comitato unico di garanzia Sezione IV - Consulta Ateneo-Territorio Art. 30 - Composizione e funzione Sezione V - Consiglio generale degli studenti (CGS) Art. 31 - Composizione e funzioni Sezione VI - Collegio di disciplina Art. 32 - Composizione e funzioni Sezione VII - Comitato sportivo universitario (CSU) Art. 33 - Composizione e funzione Titolo terzo - Strutture scientifiche e didattiche Capo I - Dipartimento Art. 34 - Finalita' Art. 35 - Costituzione Sezione I - Organi e competenze Art. 36 - Organi Art. 37 - Direttore Art. 38 - Elezione del direttore Art. 39 - Consiglio di Dipartimento. Composizione Art. 40 - Consiglio di Dipartimento. Attribuzioni Art. 41 - Commissione paritetica docenti-studenti. Composizione Art. 42 - Commissione paritetica docenti-studenti. Funzioni Sezione II - Corsi di studio Art. 43 - Istituzione e gestione dei corsi di studio Art. 44 - Consiglio di corso. Composizione e competenze Art. 45 - Presidente del consiglio di corso Art. 46 - Scuola. Composizione e competenze Art. 47 - Presidente della scuola Sezione III - Scuola di specializzazione Art. 48 - Istituzione Art. 49 - Organi Art. 50 - Funzionamento Capo II - Dottorato di ricerca Art. 51 - Finalita' e istituzione Art. 52 - Organi Art. 53 - Funzionamento Capo III - Organi di gestione e strutture amministrative Art. 54 - Caratteri dell'amministrazione Art. 55 - Direttore generale Art. 56 - Vice Direttore generale Art. 57 - Funzioni dirigenziali Titolo quarto - Centri d'Ateneo Capo I - Centri di servizi Art. 58 - Centro di servizi. Funzioni Art. 59 - Organi Art. 60 - Funzionamento Capo II - Centri di ricerca Art. 61 - Centro di ricerca. Funzioni Art. 62 - Istituzione, verifica delle attivita', soppressione Art. 63 - Funzionamento Art. 64 - Risorse Capo III - Centri speciali Art. 65 - Istituzione, verifica di attivita', soppressione Art. 66 - Funzionamento Art. 67 - Organi Art. 68 - Risorse Capo IV - Centri interuniversitari Art. 69 - Istituzione verifica dell'attivita' e soppressione Titolo quinto - Organizzazione dell'ateneo Capo I - Principi generali Art. 70 - Decentramento Art. 71 - Responsabilita' Art. 72 - Autonomie delle strutture Art. 73 - Controllo di gestione Art. 74 - Esercizio della capacita' giuridica di diritto privato Art. 75 - Iniziative a sostegno della didattica, della ricerca e dei servizi Capo II - Indennita' di funzione e compensi Art. 76 - Indennita' e compensi Capo III - Proprieta' intellettuale Art. 77 - Diritti sui risultati delle ricerche Art. 78 - Partecipazione economica Titolo sesto - Norme conclusive Capo I - Norme comuni e finali Art. 79 - Entrata in vigore Art. 80 - Anno accademico Art. 81 - Elezioni Art. 82 - Mandati elettivi Art. 83 - Validita' delle riunioni e delle deliberazioni Art. 84 - Modifiche dello Statuto Capo II - Norme transitorie Art. 85 - Entrata in vigore dello Statuto Art. 86 - Successione dei dipartimenti alle facolta' Art. 87 - Elezione e costituzione degli organi di Ateneo Art. 88 - Norme transitorie sulle procedure elettorali Art. 1. Universita' degli studi dell'Insubria 1. L'Universita' degli studi dell'Insubria (Universita') e' un'istituzione pubblica di alta cultura che opera nell'interesse della societa' mediante lo sviluppo e la trasmissione del sapere critico. Quale sede primaria di istruzione superiore e ricerca, ne afferma il ruolo essenziale per l'avanzamento delle conoscenze e il conseguimento di obiettivi di rilevante interesse scientifico, culturale, economico e sociale. 2. Afferma il proprio carattere laico, pluralista e libero da ogni condizionamento ideologico, politico o economico. 3. Si identifica nella comunita' di studenti, professori, ricercatori e personale dirigente e tecnico-amministrativo. Ogni sua componente concorre con pari dignita', nell'esercizio delle rispettive funzioni e nel rispetto dei propri doveri, al perseguimento dei fini istituzionali. 4. Riconosce e tutela la liberta' costituzionale della ricerca scientifica, la propria appartenenza allo spazio europeo dell'Istruzione superiore e allo spazio europeo della ricerca e ne fa propri principi e strumenti. 5. Promuove la qualita' della ricerca scientifica su cui fonda le attivita' formative; valorizza le capacita' individuali e collettive; favorisce la circolazione dei risultati scientifici, la loro diffusione in rete, nel rispetto della normativa vigente e del regolamento d'Ateneo in materia di riservatezza e diritto d'autore. 6. Opera per attuare il diritto allo studio, con particolare riguardo ai capaci e meritevoli ancorche' privi di mezzi, contribuendo a promuovere un'effettiva uguaglianza di opportunita'. 7. Garantisce pari opportunita' ai soggetti svantaggiati, promuovendo condizioni di piena inclusione nella comunita' accademica; concorre alla tutela ed alla promozione del benessere dell'individuo e della collettivita', nel rispetto dei propri fini istituzionali. 8. Articola la propria offerta formativa in funzione della massima apertura internazionale e interdisciplinare; favorisce l'integrazione europea degli studi universitari, anche mediante l'attivazione di corsi di studio in lingua straniera.