(Statuto-art. 10)
 
                              Art. 10. 
               Cariche accademiche e incompatibilita' 
 
    1.  I  componenti  del  Senato  accademico  e  del  consiglio  di
amministrazione non  possono  ricoprire  altre  cariche  accademiche,
fatta eccezione per il rettore e il prorettore vicario, limitatamente
alla  partecipazione  al  Senato  accademico  e   al   consiglio   di
amministrazione. 
    2. Se eletti a far parte del Senato accademico,  i  direttori  di
Dipartimento non possono ricoprire altre cariche  accademiche,  fatta
eccezione per quella di direttore. 
    3.  I  componenti  del  Senato  accademico  e  del  consiglio  di
amministrazione non possono inoltre: 
      a. ricoprire il ruolo di direttore o presidente  di  scuola  di
specializzazione; 
      b.  far  parte   del   consiglio   direttivo   di   scuola   di
specializzazione; 
      c. rivestire alcun incarico di natura politica o amministrativa
per la durata del mandato; 
      d. ricoprire la carica di rettore, far parte del  consiglio  di
amministrazione, del Senato accademico, del nucleo di  valutazione  o
del Collegio dei revisori presso altre universita' italiane, statali,
non statali o telematiche; 
      e.  svolgere  funzioni   inerenti   alla   programmazione,   al
finanziamento e alla valutazione delle  attivita'  universitarie  nel
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR)  e
nell'ANVUR.