Art. 10. Cariche accademiche e incompatibilita' 1. I componenti del Senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore e il prorettore vicario, limitatamente alla partecipazione al Senato accademico e al consiglio di amministrazione. 2. Se eletti a far parte del Senato accademico, i direttori di Dipartimento non possono ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per quella di direttore. 3. I componenti del Senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono inoltre: a. ricoprire il ruolo di direttore o presidente di scuola di specializzazione; b. far parte del consiglio direttivo di scuola di specializzazione; c. rivestire alcun incarico di natura politica o amministrativa per la durata del mandato; d. ricoprire la carica di rettore, far parte del consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori presso altre universita' italiane, statali, non statali o telematiche; e. svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) e nell'ANVUR.