(Statuto-art. 14)
 
                              Art. 14. 
                        Funzioni del rettore 
 
    1. Il rettore rappresenta l'universita' ed esercita  funzioni  di
indirizzo,  di  iniziativa  e  di   coordinamento   delle   attivita'
scientifiche e didattiche; vigila sull'effettivo perseguimento  delle
finalita' e degli obiettivi fissati  dalla  legge,  dallo  Statuto  e
dagli atti generali d'Ateneo ed esercita a tal fine i poteri  che  la
legge gli riconosce. In particolare: 
      a. convoca e presiede il Senato accademico e  il  consiglio  di
amministrazione; 
      b. in casi straordinari di  necessita'  ed  urgenza,  assume  i
provvedimenti di competenza del Senato accademico e del consiglio  di
amministrazione, da sottoporre alla ratifica  dell'organo  competente
alla prima adunanza utile successiva; 
      c. promulga i regolamenti; 
      d. emana i decreti di nomina delle cariche accademiche; 
      e. stipula i contratti per attivita' di  insegnamento  a  norma
dell'art. 23, legge n. 240 del 2010; 
      f. sottopone al consiglio di amministrazione  il  documento  di
programmazione triennale di Ateneo, tenuto conto delle proposte e dei
pareri del Senato accademico; 
      g. presenta al consiglio di amministrazione il  bilancio  unico
di previsione annuale autorizzatorio, il bilancio unico  d'Ateneo  di
esercizio, il bilancio consolidato con le proprie aziende /  societa'
/ enti controllati, sentito il parere espresso dal Senato accademico; 
      h.  propone  al  consiglio  di  amministrazione  l'assegnazione
dell'incarico di Direttore generale, acquisito il parere  del  Senato
accademico; 
      i. ha poteri di impulso dei procedimenti disciplinari,  secondo
la normativa vigente; 
      j. puo' irrogare provvedimenti disciplinari non superiori  alla
censura, sentito il parere del collegio di disciplina; 
      k. sviluppa e  promuove  i  rapporti  con  la  comunita'  e  le
istituzioni territoriali in collaborazione con il prorettore vicario; 
      l. esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad
altri organi dallo Statuto. 
    2. Per l'esercizio delle proprie funzioni, sentito il  prorettore
vicario, puo' nominare uno o piu' delegati scelti tra i professori  e
ricercatori di ruolo dell'universita', senza oneri  per  il  bilancio
dell'Ateneo. Il provvedimento di nomina specifica  analiticamente  le
funzioni e gli ambiti di competenza del delegato.