(Statuto-art. 15)
 
                              Art. 15. 
                        Elezione del rettore 
 
    1. Il rettore e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia
a tempo pieno in  servizio  presso  le  universita'  italiane  ed  e'
nominato dal Ministro. Dura in carica sei anni, non e' immediatamente
rieleggibile e non  puo'  essere  designato  prorettore  vicario  nel
sessennio immediatamente successivo. 
    2.  L'elettorato  attivo  e'   attribuito   ai   professori,   ai
ricercatori, anche  a  tempo  determinato,  ai  rappresentanti  degli
studenti  negli  organi  di  governo  dell'Ateneo,  nei  consigli  di
Dipartimento o nelle scuole  e  a  tutto  il  personale  dirigente  e
tecnico-amministrativo di ruolo,  il  cui  voto  e'  ponderato  nella
misura del venticinque per cento rispetto al numero dei professori  e
ricercatori, anche a tempo determinato. 
    3. L'elezione del rettore per il sessennio successivo  si  svolge
nel periodo tra il 1° e il  31  luglio.  L'elezione  e'  indetta  dal
decano del  corpo  accademico,  con  atto  che  disciplina  anche  le
procedure per la presentazione delle candidature nel corso  del  mese
di maggio precedente all'elezione. 
    4. Secondo le modalita'  procedurali  disposte  dal  decano,  nel
corso  del  mese  di  maggio  antecedente  l'elezione  vengono   rese
pubbliche  le  candidature  alla  carica  di  rettore  e  i  connessi
programmi.  Ciascuno  dei  candidati  presenta  contestualmente  alla
candidatura il proprio programma  elettorale,  che  viene  pubblicato
senza dilazioni sul portale informatico dell'universita', ed  esprime
l'indicazione vincolante del  candidato  alla  carica  di  prorettore
vicario, individuandolo tra i professori  di  prima  fascia  a  tempo
pieno incardinati nella sede diversa dalla propria, avente i medesimi
requisiti soggettivi del candidato  rettore,  secondo  le  previsioni
regolamentari. 
    5. Viene eletto  il  candidato  che  consegue,  nelle  prime  tre
votazioni, la maggioranza assoluta dei voti. La votazione  e'  valida
se vi partecipa la meta' piu' uno degli aventi diritto, ponderata  ai
sensi del comma 2. Le votazioni  dovranno  svolgersi  in  giorni  non
consecutivi entro il mese di luglio. 
    6. Se l'elezione non e' avvenuta nelle prime tre votazioni, anche
per il mancato raggiungimento del quorum di validita', si procede  al
ballottaggio tra i due  candidati  che  nell'ultima  votazione  hanno
conseguito il maggior numero di  voti.  In  caso  di  parita',  viene
eletto il candidato con maggiore anzianita' nei ruoli universitari e,
in ulteriore subordine, con maggior anzianita' anagrafica. 
    7. In caso di anticipata cessazione del mandato,  il  decano  del
corpo accademico indice nuove elezioni nel termine di quaranta giorni
dalla data della cessazione o mancata accettazione.