Art. 15. Elezione del rettore 1. Il rettore e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno in servizio presso le universita' italiane ed e' nominato dal Ministro. Dura in carica sei anni, non e' immediatamente rieleggibile e non puo' essere designato prorettore vicario nel sessennio immediatamente successivo. 2. L'elettorato attivo e' attribuito ai professori, ai ricercatori, anche a tempo determinato, ai rappresentanti degli studenti negli organi di governo dell'Ateneo, nei consigli di Dipartimento o nelle scuole e a tutto il personale dirigente e tecnico-amministrativo di ruolo, il cui voto e' ponderato nella misura del venticinque per cento rispetto al numero dei professori e ricercatori, anche a tempo determinato. 3. L'elezione del rettore per il sessennio successivo si svolge nel periodo tra il 1° e il 31 luglio. L'elezione e' indetta dal decano del corpo accademico, con atto che disciplina anche le procedure per la presentazione delle candidature nel corso del mese di maggio precedente all'elezione. 4. Secondo le modalita' procedurali disposte dal decano, nel corso del mese di maggio antecedente l'elezione vengono rese pubbliche le candidature alla carica di rettore e i connessi programmi. Ciascuno dei candidati presenta contestualmente alla candidatura il proprio programma elettorale, che viene pubblicato senza dilazioni sul portale informatico dell'universita', ed esprime l'indicazione vincolante del candidato alla carica di prorettore vicario, individuandolo tra i professori di prima fascia a tempo pieno incardinati nella sede diversa dalla propria, avente i medesimi requisiti soggettivi del candidato rettore, secondo le previsioni regolamentari. 5. Viene eletto il candidato che consegue, nelle prime tre votazioni, la maggioranza assoluta dei voti. La votazione e' valida se vi partecipa la meta' piu' uno degli aventi diritto, ponderata ai sensi del comma 2. Le votazioni dovranno svolgersi in giorni non consecutivi entro il mese di luglio. 6. Se l'elezione non e' avvenuta nelle prime tre votazioni, anche per il mancato raggiungimento del quorum di validita', si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parita', viene eletto il candidato con maggiore anzianita' nei ruoli universitari e, in ulteriore subordine, con maggior anzianita' anagrafica. 7. In caso di anticipata cessazione del mandato, il decano del corpo accademico indice nuove elezioni nel termine di quaranta giorni dalla data della cessazione o mancata accettazione.