Art. 18. Composizione e durata del mandato 1. Il Senato accademico e' composto da: a. il rettore, che lo presiede; b. il prorettore vicario; c. due rappresentanti degli studenti per ciascuna delle due sedi; d. due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo per ciascuna delle due sedi; e. quindici rappresentanti dei docenti di ruolo, dei quali almeno due ordinari, due associati e due ricercatori di ruolo; di tali quindici docenti, cinque direttori di Dipartimento, eletti in modo che sia assicurata la rappresentanza dei seguenti ambiti disciplinari: ambito medico; ambito naturalistico-informatico-umanistico; ambito delle scienze esatte; ambito economico; ambito giuridico-sociale. 2. I soggetti di cui alle lettere c), d) ed e) sono eletti da ciascuna categoria di appartenenza, fatta eccezione per i direttori di Dipartimento, che vengono eletti dai professori e ricercatori, con votazione separata rispetto a quella dei rispettivi rappresentanti di fascia. 3. Il regolamento generale individua dispositivi atti a garantire l'equilibrata rappresentanza delle sedi, degli ambiti e dei settori scientifico-disciplinari non altrimenti rappresentati e disciplina le procedure per la sostituzione dei direttori di Dipartimento eletti in Senato accademico, alla scadenza dei rispettivi mandati dipartimentali. 4. Il Senato accademico dura in carica quattro anni. 5. Il mandato dei rappresentanti degli studenti ha durata biennale. 6. Il mandato dei componenti elettivi e' di durata quadriennale ed e' immediatamente rinnovabile per una sola volta. 7. Alle sedute partecipa il Direttore generale, senza diritto di voto.