(Statuto-art. 18)
 
                              Art. 18. 
                  Composizione e durata del mandato 
 
    1. Il Senato accademico e' composto da: 
      a. il rettore, che lo presiede; 
      b. il prorettore vicario; 
      c. due rappresentanti degli studenti  per  ciascuna  delle  due
sedi; 
      d. due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo  per
ciascuna delle due sedi; 
    e. quindici rappresentanti dei docenti di ruolo, dei quali almeno
due ordinari, due associati e  due  ricercatori  di  ruolo;  di  tali
quindici docenti, cinque direttori di Dipartimento,  eletti  in  modo
che  sia   assicurata   la   rappresentanza   dei   seguenti   ambiti
disciplinari:            ambito            medico;             ambito
naturalistico-informatico-umanistico; ambito  delle  scienze  esatte;
ambito economico; ambito giuridico-sociale. 
    2. I soggetti di cui alle lettere c), d) ed  e)  sono  eletti  da
ciascuna categoria di appartenenza, fatta eccezione per  i  direttori
di Dipartimento, che vengono eletti dai professori e ricercatori, con
votazione separata rispetto a quella dei rispettivi rappresentanti di
fascia. 
    3. Il regolamento generale individua dispositivi atti a garantire
l'equilibrata rappresentanza delle sedi, degli ambiti e  dei  settori
scientifico-disciplinari non altrimenti rappresentati e disciplina le
procedure per la sostituzione dei direttori di Dipartimento eletti in
Senato   accademico,   alla   scadenza   dei    rispettivi    mandati
dipartimentali. 
    4. Il Senato accademico dura in carica quattro anni. 
    5.  Il  mandato  dei  rappresentanti  degli  studenti  ha  durata
biennale. 
    6. Il mandato dei componenti elettivi e' di  durata  quadriennale
ed e' immediatamente rinnovabile per una sola volta. 
    7. Alle sedute partecipa il Direttore generale, senza diritto  di
voto.