(Statuto-art. 24)
 
                              Art. 24. 
                  Composizione, prerogative e atti 
 
    1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo si compone di nove  membri,
di cui: 
      a. cinque membri esterni all'Ateneo e due interni,  scelti  tra
studiosi ed esperti con elevata qualificazione professionale, di  cui
due esperti in materia di valutazione anche non accademica; 
      b. due studenti eletti in rappresentanza delle due sedi. 
    2. Il Nucleo di valutazione resta  in  carica  per  un  triennio,
fatta eccezione per la  componente  studentesca  il  cui  mandato  e'
biennale. 
    3. I membri del Senato  accademico  e  quelli  del  consiglio  di
amministrazione, nonche' i direttori di Dipartimento, non possono far
parte del Nucleo di valutazione. 
    4. I membri del Nucleo di valutazione sono individuati dal Senato
accademico e nominati dal rettore e possono essere  riconfermati  una
sola volta consecutivamente. Il coordinatore  e'  individuato  tra  i
professori di ruolo dell'Ateneo. 
    5. L'universita' assicura  al  Nucleo  di  valutazione  autonomia
operativa e pieno accesso  ai  dati  e  alle  informazioni  necessari
all'espletamento del mandato nonche' la pubblicita' e  la  diffusione
degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 
    6. Il Nucleo di valutazione trasmette annualmente al rettore,  al
Senato accademico e al consiglio  di  amministrazione  una  relazione
sulle valutazioni effettuate ed esprime, su richiesta delle autorita'
accademiche, pareri non vincolanti.