Art. 24. Composizione, prerogative e atti 1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo si compone di nove membri, di cui: a. cinque membri esterni all'Ateneo e due interni, scelti tra studiosi ed esperti con elevata qualificazione professionale, di cui due esperti in materia di valutazione anche non accademica; b. due studenti eletti in rappresentanza delle due sedi. 2. Il Nucleo di valutazione resta in carica per un triennio, fatta eccezione per la componente studentesca il cui mandato e' biennale. 3. I membri del Senato accademico e quelli del consiglio di amministrazione, nonche' i direttori di Dipartimento, non possono far parte del Nucleo di valutazione. 4. I membri del Nucleo di valutazione sono individuati dal Senato accademico e nominati dal rettore e possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente. Il coordinatore e' individuato tra i professori di ruolo dell'Ateneo. 5. L'universita' assicura al Nucleo di valutazione autonomia operativa e pieno accesso ai dati e alle informazioni necessari all'espletamento del mandato nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 6. Il Nucleo di valutazione trasmette annualmente al rettore, al Senato accademico e al consiglio di amministrazione una relazione sulle valutazioni effettuate ed esprime, su richiesta delle autorita' accademiche, pareri non vincolanti.