(Statuto-art. 31)
 
                              Art. 31. 
                       Composizione e funzioni 
 
    1. Il consiglio generale degli studenti (CGS)  esercita  funzioni
di coordinamento delle rappresentanze studentesche  d'Ateneo  nonche'
funzioni consultive e propositive su ogni materia riguardante in modo
esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti; dura in carica due
anni e la sua composizione rappresenta in modo paritario le due  sedi
dell'universita'. 
    2. Il CGS promuove i rapporti nazionali ed internazionali con  le
rappresentanze studentesche di altri atenei. 
    3. In  prima  applicazione,  le  modalita'  di  designazione  dei
componenti sono definite dalle rappresentanze  degli  studenti  negli
organi di governo. Nella sua prima riunione, il CGS  si  dota  di  un
proprio  regolamento  sul  funzionamento   dell'organo   individuando
eventualmente modalita' anche diverse di designazione dei componenti. 
    4.  L'universita'  assicura  al  CGS  le   strutture   necessarie
all'espletamento del mandato dei componenti.