Art. 31. Composizione e funzioni 1. Il consiglio generale degli studenti (CGS) esercita funzioni di coordinamento delle rappresentanze studentesche d'Ateneo nonche' funzioni consultive e propositive su ogni materia riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti; dura in carica due anni e la sua composizione rappresenta in modo paritario le due sedi dell'universita'. 2. Il CGS promuove i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri atenei. 3. In prima applicazione, le modalita' di designazione dei componenti sono definite dalle rappresentanze degli studenti negli organi di governo. Nella sua prima riunione, il CGS si dota di un proprio regolamento sul funzionamento dell'organo individuando eventualmente modalita' anche diverse di designazione dei componenti. 4. L'universita' assicura al CGS le strutture necessarie all'espletamento del mandato dei componenti.