(Statuto-art. 37)
 
                              Art. 37. 
                              Direttore 
 
    1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento. 
    2. Il Direttore: 
      a. convoca e presiede il consiglio e la Giunta, ove costituita,
e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; 
      b. e' responsabile della gestione del Dipartimento; 
      c. promuove e coordina le attivita' del Dipartimento, vigila su
di esse e sull'adempimento degli obblighi dei docenti, del  personale
tecnico-amministrativo e degli studenti; 
      d.  nomina  i  componenti  delle  commissioni  degli  esami  di
profitto e finali, in conformita' al regolamento didattico d'Ateneo; 
      e. approva, ove previsto, gli atti relativi alla partecipazione
a bandi per la concessione di finanziamenti e contributi alla ricerca
e allo sviluppo tecnologico; 
      f. ha potere di rappresentanza nei confronti di terzi e stipula
convenzioni e  contratti  nei  limiti  previsti  dal  regolamento  di
amministrazione, finanza e contabilita'; 
      g.  assegna  al  personale  tecnico-amministrativo  i   compiti
istituzionali; 
      h.  esercita  tutte  le  ulteriori  attribuzioni  funzionali  a
garantire il buon andamento del Dipartimento. 
    3. Il Direttore puo' designare, scegliendo tra i  professori,  un
Direttore vicario che ne svolge le funzioni  in  caso  di  assenza  o
impedimento ed e' nominato con decreto del rettore.  In  mancanza  di
designazione o in  caso  di  impedimento  del  Direttore  vicario,  i
compiti relativi sono svolti dal decano del Dipartimento. 
    4. In caso straordinario di necessita' e  urgenza,  il  Direttore
assume i provvedimenti di competenza del consiglio  e  della  Giunta,
ove costituita, da sottoporre a ratifica dell'organo competente nella
prima adunanza utile successiva.