Art. 37. Direttore 1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento. 2. Il Direttore: a. convoca e presiede il consiglio e la Giunta, ove costituita, e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; b. e' responsabile della gestione del Dipartimento; c. promuove e coordina le attivita' del Dipartimento, vigila su di esse e sull'adempimento degli obblighi dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti; d. nomina i componenti delle commissioni degli esami di profitto e finali, in conformita' al regolamento didattico d'Ateneo; e. approva, ove previsto, gli atti relativi alla partecipazione a bandi per la concessione di finanziamenti e contributi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico; f. ha potere di rappresentanza nei confronti di terzi e stipula convenzioni e contratti nei limiti previsti dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilita'; g. assegna al personale tecnico-amministrativo i compiti istituzionali; h. esercita tutte le ulteriori attribuzioni funzionali a garantire il buon andamento del Dipartimento. 3. Il Direttore puo' designare, scegliendo tra i professori, un Direttore vicario che ne svolge le funzioni in caso di assenza o impedimento ed e' nominato con decreto del rettore. In mancanza di designazione o in caso di impedimento del Direttore vicario, i compiti relativi sono svolti dal decano del Dipartimento. 4. In caso straordinario di necessita' e urgenza, il Direttore assume i provvedimenti di competenza del consiglio e della Giunta, ove costituita, da sottoporre a ratifica dell'organo competente nella prima adunanza utile successiva.