Art. 39. Consiglio di Dipartimento. Composizione 1. Fanno parte del consiglio di Dipartimento: a. i professori di ruolo, anche in aspettativa per attivita' di studio e ricerca; b. i ricercatori di ruolo; c. i ricercatori a tempo determinato; d. una rappresentanza elettiva pari al cinquanta per cento delle unita' di personale tecnico-amministrativo assegnate al Dipartimento garantendo l'elezione di almeno una unita' del personale tecnico e una del personale amministrativo; e. una rappresentanza degli studenti dei corsi di studio del Dipartimento pari almeno al quindici per cento dei professori e ricercatori, eletta tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, con mandato biennale, rinnovabile una sola volta; f. un rappresentante tra gli iscritti a ciascun corso di dottorato attivato nel Dipartimento; g. partecipa alle sedute del consiglio, con funzioni di segretario e senza diritto di voto, il Segretario amministrativo del Dipartimento. 2. Fatta salva la composizione prevista dall'art. 40, comma 2, lettere m) e o), le proposte al consiglio di amministrazione relative a richieste e a destinazione di posti di professore e ricercatore o alle modalita' di copertura dei posti assegnati nonche', in genere, tutte le deliberazioni concernenti le persone di professori o ricercatori, sono adottate dal consiglio nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori. A tali deliberazioni non concorrono i rappresentanti di cui alle lettere d), e), f), del comma 1. 3. Le sedute del consiglio sono valide se e' presente la maggioranza assoluta dei componenti. 4. Se la legge o lo statuto non prevedono diversamente, il consiglio adotta le deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti.