(Statuto-art. 39)
 
                              Art. 39. 
               Consiglio di Dipartimento. Composizione 
 
    1. Fanno parte del consiglio di Dipartimento: 
      a. i professori di ruolo, anche in aspettativa per attivita' di
studio e ricerca; 
      b. i ricercatori di ruolo; 
      c. i ricercatori a tempo determinato; 
      d. una rappresentanza elettiva  pari  al  cinquanta  per  cento
delle  unita'  di  personale  tecnico-amministrativo   assegnate   al
Dipartimento garantendo l'elezione di almeno una unita' del personale
tecnico e una del personale amministrativo; 
      e. una rappresentanza degli studenti dei corsi  di  studio  del
Dipartimento pari almeno al  quindici  per  cento  dei  professori  e
ricercatori, eletta tra gli iscritti per la prima volta e  non  oltre
il primo anno fuori corso, con mandato biennale, rinnovabile una sola
volta; 
      f. un rappresentante  tra  gli  iscritti  a  ciascun  corso  di
dottorato attivato nel Dipartimento; 
      g.  partecipa  alle  sedute  del  consiglio,  con  funzioni  di
segretario e senza diritto di voto, il Segretario amministrativo  del
Dipartimento. 
    2. Fatta salva la composizione prevista dall'art.  40,  comma  2,
lettere m) e o), le proposte al consiglio di amministrazione relative
a richieste e a destinazione di posti di professore e  ricercatore  o
alle modalita' di copertura dei posti assegnati nonche',  in  genere,
tutte  le  deliberazioni  concernenti  le  persone  di  professori  o
ricercatori, sono adottate dal consiglio nella composizione  limitata
alla fascia corrispondente e a quelle superiori. A tali deliberazioni
non concorrono i rappresentanti di cui alle lettere d), e),  f),  del
comma 1. 
    3. Le  sedute  del  consiglio  sono  valide  se  e'  presente  la
maggioranza assoluta dei componenti. 
    4. Se la legge  o  lo  statuto  non  prevedono  diversamente,  il
consiglio  adotta  le  deliberazioni  a  maggioranza   assoluta   dei
presenti.