Art. 4. Autonomia 1. Entro i principi costituzionali, l'universita' si dota di un proprio ordinamento e adotta uno Statuto di autonomia, un codice etico e norme regolamentari sulla didattica, la ricerca scientifica, l'organizzazione amministrativa, finanziaria e contabile. 2. Assicura la liberta' e l'indipendenza di ricerca e di insegnamento costituzionalmente garantite. Individua, coordina e predispone i mezzi materiali e finanziari a cio' necessari, riserva annualmente una quota delle risorse allo svolgimento e al potenziamento della ricerca, dell'alta formazione e di progetti specifici, selezionati e valutati rispetto ai risultati. 3. Puo' svolgere, nelle sue diverse articolazioni, attivita' anche retribuita da terzi, con esplicitazione dell'interesse formativo o di ricerca che giustifica l'impegno delle strutture dell'Ateneo.