(Statuto-art. 4)
 
                               Art. 4. 
                              Autonomia 
 
    1. Entro i principi costituzionali, l'universita' si dota  di  un
proprio ordinamento e adotta uno  Statuto  di  autonomia,  un  codice
etico e norme regolamentari sulla didattica, la ricerca  scientifica,
l'organizzazione amministrativa, finanziaria e contabile. 
    2.  Assicura  la  liberta'  e  l'indipendenza  di  ricerca  e  di
insegnamento  costituzionalmente  garantite.  Individua,  coordina  e
predispone i mezzi materiali e finanziari a cio'  necessari,  riserva
annualmente  una  quota  delle  risorse   allo   svolgimento   e   al
potenziamento della  ricerca,  dell'alta  formazione  e  di  progetti
specifici, selezionati e valutati rispetto ai risultati. 
    3. Puo' svolgere,  nelle  sue  diverse  articolazioni,  attivita'
anche  retribuita  da  terzi,   con   esplicitazione   dell'interesse
formativo o di  ricerca  che  giustifica  l'impegno  delle  strutture
dell'Ateneo.