(Statuto-art. 43)
 
                              Art. 43. 
             Istituzione e gestione dei corsi di studio 
 
    1. Al Dipartimento afferiscono  i  corsi  di  laurea,  di  laurea
magistrale e a ciclo unico, corsi  di  specializzazione  e  corsi  di
dottorato, di seguito complessivamente denominati  corsi  di  studio.
Essi possono essere istituiti, eventualmente, con il concorso di piu'
dipartimenti a norma dell'art. 35, commi 3 e 4. 
    2. I dipartimenti possono  inoltre  istituire  corsi  di  master,
corsi post-laurea e altri corsi con finalita' di perfezionamento,  di
aggiornamento  e  riqualificazione  professionale,  di   preparazione
all'esercizio delle professioni e  di  educazione  permanente,  anche
mediante convenzioni con enti pubblici e privati  e  con  universita'
nazionali ed estere. 
    3. I corsi di cui ai commi precedenti sono istituiti  e  regolati
secondo le modalita' stabilite nel regolamento didattico  di  Ateneo,
in conformita' alla normativa vigente. 
    4. La gestione didattica dei corsi di  studio  e'  esercitata  di
norma dal consiglio del Dipartimento loro referente principale. 
    5. Qualora uno o piu' corsi di  studio  siano  istituiti  con  il
concorso di due o piu' dipartimenti,  quali  referenti  principali  o
associati, a norma dell'art. 35, comma 4, la gestione della didattica
di tali corsi puo' essere coordinata dalla scuola di cui all'art. 46,
la cui costituzione e' deliberata dal consiglio  di  amministrazione,
previo  parere  conforme  del  Senato  accademico,  su  proposta  dei
consigli dei dipartimenti interessati.