Art. 43. Istituzione e gestione dei corsi di studio 1. Al Dipartimento afferiscono i corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, corsi di specializzazione e corsi di dottorato, di seguito complessivamente denominati corsi di studio. Essi possono essere istituiti, eventualmente, con il concorso di piu' dipartimenti a norma dell'art. 35, commi 3 e 4. 2. I dipartimenti possono inoltre istituire corsi di master, corsi post-laurea e altri corsi con finalita' di perfezionamento, di aggiornamento e riqualificazione professionale, di preparazione all'esercizio delle professioni e di educazione permanente, anche mediante convenzioni con enti pubblici e privati e con universita' nazionali ed estere. 3. I corsi di cui ai commi precedenti sono istituiti e regolati secondo le modalita' stabilite nel regolamento didattico di Ateneo, in conformita' alla normativa vigente. 4. La gestione didattica dei corsi di studio e' esercitata di norma dal consiglio del Dipartimento loro referente principale. 5. Qualora uno o piu' corsi di studio siano istituiti con il concorso di due o piu' dipartimenti, quali referenti principali o associati, a norma dell'art. 35, comma 4, la gestione della didattica di tali corsi puo' essere coordinata dalla scuola di cui all'art. 46, la cui costituzione e' deliberata dal consiglio di amministrazione, previo parere conforme del Senato accademico, su proposta dei consigli dei dipartimenti interessati.