Art. 44. Consiglio di corso. Composizione e competenze 1. Il consiglio di corso e' composto dai docenti titolari di insegnamenti indicati nel regolamento didattico del corso di studio e da una rappresentanza elettiva degli studenti del corso di studio gestito dal consiglio, pari ad almeno il quindici per cento dei professori e ricercatori. 2. Se un insegnamento e' comune a piu' corsi, il regolamento generale di Ateneo individua i criteri per la partecipazione dei docenti ai diversi consigli di corso e dispone in ordine alla loro eventuale opzione. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai corsi di laurea triennale dell'area sanitaria, per i quali la composizione e le modalita' di partecipazione dei docenti al consiglio di corso sono disciplinate da un apposito regolamento del corso stesso, in ottemperanza alle normative vigenti. 4. Il consiglio di corso assicura il coordinamento didattico ed organizzativo delle attivita' del corso nel rispetto delle competenze e delle indicazioni del consiglio di Dipartimento e dei regolamenti. A tal fine, in particolare: a. coordina i piani di studio, le attivita' didattiche e i programmi degli insegnamenti; b. propone al consiglio di Dipartimento l'attivazione di insegnamenti; c. per quanto di competenza, esprime proposte e pareri al consiglio di Dipartimento in merito alla formulazione e alle modifiche del regolamento di Dipartimento, alla programmazione ed alla destinazione delle risorse didattiche disponibili, all'affidamento di compiti didattici, alla richiesta ed alla destinazione di nuovi posti di ruolo; d. approva i piani di studio individuali formulati dagli studenti e delibera sul riconoscimento di crediti nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio di Dipartimento.