(Statuto-art. 44)
 
                              Art. 44. 
            Consiglio di corso. Composizione e competenze 
 
    1. Il consiglio di corso e'  composto  dai  docenti  titolari  di
insegnamenti indicati nel regolamento didattico del corso di studio e
da una rappresentanza elettiva degli studenti  del  corso  di  studio
gestito dal consiglio, pari ad  almeno  il  quindici  per  cento  dei
professori e ricercatori. 
    2. Se un insegnamento e' comune  a  piu'  corsi,  il  regolamento
generale di Ateneo individua i  criteri  per  la  partecipazione  dei
docenti ai diversi consigli di corso e dispone in  ordine  alla  loro
eventuale opzione. 
    3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai  corsi  di
laurea triennale dell'area sanitaria, per i quali la  composizione  e
le modalita' di partecipazione dei docenti al consiglio di corso sono
disciplinate  da  un  apposito  regolamento  del  corso  stesso,   in
ottemperanza alle normative vigenti. 
    4. Il consiglio di corso assicura il coordinamento  didattico  ed
organizzativo delle attivita' del corso nel rispetto delle competenze
e delle indicazioni del consiglio di Dipartimento e dei  regolamenti.
A tal fine, in particolare: 
      a. coordina i piani di studio,  le  attivita'  didattiche  e  i
programmi degli insegnamenti; 
      b.  propone  al  consiglio  di  Dipartimento  l'attivazione  di
insegnamenti; 
      c. per quanto di  competenza,  esprime  proposte  e  pareri  al
consiglio  di  Dipartimento  in  merito  alla  formulazione  e   alle
modifiche del regolamento di  Dipartimento,  alla  programmazione  ed
alla   destinazione    delle    risorse    didattiche    disponibili,
all'affidamento  di  compiti  didattici,  alla  richiesta   ed   alla
destinazione di nuovi posti di ruolo; 
      d. approva  i  piani  di  studio  individuali  formulati  dagli
studenti e delibera sul riconoscimento di crediti  nel  rispetto  dei
criteri stabiliti dal consiglio di Dipartimento.