Art. 45. Presidente del consiglio di corso 1. Il Presidente e' un professore di ruolo ordinariamente identificato tra i professori di prima o seconda fascia a tempo pieno. In via di eccezione, ossia in caso di comprovata difficolta' nell'identificazione di professori a tempo pieno con profilo coerente con le particolarita' scientifico-didattiche del corso di laurea, anche a causa di pregressi impegni o responsabilita' accademiche, il Presidente puo' essere individuato tra iprofessori ordinari e associatia tempo definito. E' eletto con le stesse modalita' del direttore di Dipartimento, in quanto applicabili, e nominato con decreto del rettore. Dura in carica tre anni e puo' essere rieletto consecutivamente una sola volta. 2. Il Presidente: a. convoca e presiede il consiglio; b. cura l'esecuzione delle deliberazioni; c. coadiuva il direttore nella vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e sull'adempimento degli obblighi dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti; d. nomina, per delega del direttore, le commissioni degli esami di profitto; 3. Il Presidente puo' designare un Presidente vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In mancanza di designazione del Presidente vicario o in caso di suo impedimento, i compiti relativi sono svolti dal professore piu' anziano nel ruolo.