(Statuto-art. 45)
 
                              Art. 45. 
                  Presidente del consiglio di corso 
 
    1.  Il  Presidente  e'  un  professore  di  ruolo  ordinariamente
identificato tra i professori di  prima  o  seconda  fascia  a  tempo
pieno. In via di eccezione, ossia in caso di  comprovata  difficolta'
nell'identificazione di professori a tempo pieno con profilo coerente
con le particolarita' scientifico-didattiche  del  corso  di  laurea,
anche a causa di pregressi impegni o responsabilita' accademiche,  il
Presidente  puo'  essere  individuato  tra  iprofessori  ordinari   e
associatia tempo definito. E' eletto  con  le  stesse  modalita'  del
direttore di Dipartimento, in  quanto  applicabili,  e  nominato  con
decreto del rettore. Dura in carica tre anni e puo'  essere  rieletto
consecutivamente una sola volta. 
    2. Il Presidente: 
      a. convoca e presiede il consiglio; 
      b. cura l'esecuzione delle deliberazioni; 
      c. coadiuva il  direttore  nella  vigilanza  sullo  svolgimento
delle attivita' didattiche  e  sull'adempimento  degli  obblighi  dei
docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti; 
      d. nomina, per delega del direttore, le commissioni degli esami
di profitto; 
    3. Il Presidente puo' designare un  Presidente  vicario,  che  lo
sostituisce in caso di assenza  o  di  impedimento.  In  mancanza  di
designazione del Presidente vicario o in caso di suo  impedimento,  i
compiti relativi sono svolti dal professore piu' anziano nel ruolo.