(Statuto-art. 47)
 
                              Art. 47. 
                       Presidente della scuola 
 
    1. Il Presidente e' un professore  ordinario  di  ruolo  a  tempo
pieno, eletto con le stesse modalita' del direttore di  Dipartimento,
in quanto applicabili, ed e' nominato con decreto del  rettore.  Dura
in carica tre anni e puo' essere rieletto consecutivamente  una  sola
volta. 
    2. Il Presidente: 
      a. convoca e presiede il consiglio; 
      b. cura l'esecuzione delle deliberazioni; 
      c. coadiuva i direttori nella vigilanza sullo svolgimento delle
attivita' didattiche e sull'adempimento degli obblighi  dei  docenti,
del personale tecnico amministrativo e degli studenti; 
      d. nomina, per delega dei direttori, le commissioni degli esami
di profitto. 
    3. Il Presidente puo' designare un  Presidente  vicario,  che  lo
sostituisce in caso di assenza  o  di  impedimento.  In  mancanza  di
designazione del Presidente vicario o in caso di suo  impedimento,  i
compiti relativi sono svolti dal professore piu' anziano nel ruolo. 
    4. Il Presidente della scuola dell'area medico-chirurgica, eletto
secondo le  modalita'  previste  al  comma  1,  oltre  alle  funzioni
previste al comma 2 e in accordo con il rettore, mantiene i  rapporti
con la regione e fa parte di diritto  dell'organo  di  programmazione
congiunta previsto dalla normativa vigente.