Art. 47. Presidente della scuola 1. Il Presidente e' un professore ordinario di ruolo a tempo pieno, eletto con le stesse modalita' del direttore di Dipartimento, in quanto applicabili, ed e' nominato con decreto del rettore. Dura in carica tre anni e puo' essere rieletto consecutivamente una sola volta. 2. Il Presidente: a. convoca e presiede il consiglio; b. cura l'esecuzione delle deliberazioni; c. coadiuva i direttori nella vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e sull'adempimento degli obblighi dei docenti, del personale tecnico amministrativo e degli studenti; d. nomina, per delega dei direttori, le commissioni degli esami di profitto. 3. Il Presidente puo' designare un Presidente vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In mancanza di designazione del Presidente vicario o in caso di suo impedimento, i compiti relativi sono svolti dal professore piu' anziano nel ruolo. 4. Il Presidente della scuola dell'area medico-chirurgica, eletto secondo le modalita' previste al comma 1, oltre alle funzioni previste al comma 2 e in accordo con il rettore, mantiene i rapporti con la regione e fa parte di diritto dell'organo di programmazione congiunta previsto dalla normativa vigente.