(Statuto-art. 49)
 
                              Art. 49. 
                               Organi 
 
    1. Sono organi della scuola di specializzazione il  direttore  ed
il consiglio della scuola di specializzazione. 
    2. Il direttore ha la  responsabilita'  del  funzionamento  della
scuola di specializzazione. E' nominato dal rettore  su  designazione
elettiva del  consiglio  della  scuola  di  specializzazione,  tra  i
professori e ricercatori di ruolo che ne fanno parte. Dura in  carica
tre anni. 
    3. Il consiglio della scuola di specializzazione e'  composto  da
professori e ricercatori titolari di  insegnamenti,  nonche'  da  una
rappresentanza degli specializzandi, secondo le modalita' fissate dal
regolamento generale d'Ateneo. 
    4. Il  consiglio  della  scuola  di  specializzazione  elegge  il
direttore  e  adotta  il  programma  delle  attivita'  approvato  dai
dipartimenti interessati. Per la  realizzazione  dei  propri  compiti
istituzionali, puo' proporre convenzioni con  strutture  pubbliche  e
private. 
    5.  In  base  alle  vigenti  disposizioni,  se   la   scuola   di
specializzazione  e'  aggregata   ad   altri   atenei   e   ha   sede
amministrativa presso l'universita', ne sono organi il coordinatore e
il comitato ordinatore.