Art. 49. Organi 1. Sono organi della scuola di specializzazione il direttore ed il consiglio della scuola di specializzazione. 2. Il direttore ha la responsabilita' del funzionamento della scuola di specializzazione. E' nominato dal rettore su designazione elettiva del consiglio della scuola di specializzazione, tra i professori e ricercatori di ruolo che ne fanno parte. Dura in carica tre anni. 3. Il consiglio della scuola di specializzazione e' composto da professori e ricercatori titolari di insegnamenti, nonche' da una rappresentanza degli specializzandi, secondo le modalita' fissate dal regolamento generale d'Ateneo. 4. Il consiglio della scuola di specializzazione elegge il direttore e adotta il programma delle attivita' approvato dai dipartimenti interessati. Per la realizzazione dei propri compiti istituzionali, puo' proporre convenzioni con strutture pubbliche e private. 5. In base alle vigenti disposizioni, se la scuola di specializzazione e' aggregata ad altri atenei e ha sede amministrativa presso l'universita', ne sono organi il coordinatore e il comitato ordinatore.