(Statuto-art. 55)
 
                              Art. 55. 
                         Direttore generale 
 
    1. Il  direttore  generale  e'  responsabile,  sulla  base  degli
indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva
gestione e organizzazione dei servizi, delle  risorse  strumentali  e
del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonche' dei compiti
previsti dalla normativa vigente in materia  di  uffici  dirigenziali
generali  nella  Pubblica  amministrazione.  Il  Direttore  generale,
inoltre: 
      a. cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi  stabiliti
dagli organi di governo, affidandone l'attuazione ai dirigenti  e  ai
responsabili dei servizi e delle strutture centrali e decentrate; 
      b. partecipa alle sedute degli organi di  governo  dell'Ateneo,
secondo le norme dello Statuto; 
      c.  verifica  e  controlla  l'attivita'  dei  dirigenti  e  dei
responsabili  di  servizi  e   strutture,   esercitando   il   potere
sostitutivo in caso di loro inerzia; 
      d.  stipula  i  contratti  dell'universita'  e  sottoscrive  le
convenzioni necessarie per la gestione; 
      e. adotta gli atti  gestionali,  anche  di  spesa,  nei  limiti
previsti degli stanziamenti di bilancio per il  raggiungimento  degli
obiettivi stabiliti dagli organi di governo; 
      f. coadiuva il rettore e gli organi  accademici  nell'esercizio
delle  loro  funzioni,  formulando  proposte  ed  esprimendo  pareri,
nell'ambito delle proprie competenze; 
      g. adotta gli atti relativi al reclutamento e alla gestione del
personale dirigente e tecnico-amministrativo; 
      h. adotta  gli  atti  di  organizzazione  degli  uffici,  anche
dirigenziali, e attribuisce incarichi e responsabilita' ai dirigenti,
nonche' la retribuzione di posizione e di risultato, sulla base degli
stanziamenti di bilancio. 
    2. Il Direttore generale presenta  annualmente  al  consiglio  di
amministrazione, al Senato accademico e al Nucleo di valutazione  una
relazione sull'attivita' svolta, cui sono allegate le  relazioni  dei
singoli  responsabili  dei  servizi  e  delle  strutture  centrali  e
decentrate. 
    3. L'incarico di Direttore generale e' attribuito  dal  consiglio
di amministrazione, su proposta del rettore e sentito il  parere  del
Senato  accademico,  a  persona  dotata  di  elevata   qualificazione
professionale  e  comprovata  esperienza  almeno   quinquennale   con
funzioni  dirigenziali,   mediante   procedura   atta   a   garantire
trasparenza e imparzialita'. L'incarico e' a  tempo  determinato,  ha
durata non superiore ai quattro anni ed e' rinnovabile. 
    4. Se non e' attribuito l'incarico di Vice direttore  generale  a
norma dell'art. 56, il Direttore generale designa chi lo  sostituisce
tra i dirigenti dell'Ateneo o, in assenza di questi, tra i funzionari
amministrativi di maggiore grado.