Art. 55. Direttore generale 1. Il direttore generale e' responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonche' dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di uffici dirigenziali generali nella Pubblica amministrazione. Il Direttore generale, inoltre: a. cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, affidandone l'attuazione ai dirigenti e ai responsabili dei servizi e delle strutture centrali e decentrate; b. partecipa alle sedute degli organi di governo dell'Ateneo, secondo le norme dello Statuto; c. verifica e controlla l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili di servizi e strutture, esercitando il potere sostitutivo in caso di loro inerzia; d. stipula i contratti dell'universita' e sottoscrive le convenzioni necessarie per la gestione; e. adotta gli atti gestionali, anche di spesa, nei limiti previsti degli stanziamenti di bilancio per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo; f. coadiuva il rettore e gli organi accademici nell'esercizio delle loro funzioni, formulando proposte ed esprimendo pareri, nell'ambito delle proprie competenze; g. adotta gli atti relativi al reclutamento e alla gestione del personale dirigente e tecnico-amministrativo; h. adotta gli atti di organizzazione degli uffici, anche dirigenziali, e attribuisce incarichi e responsabilita' ai dirigenti, nonche' la retribuzione di posizione e di risultato, sulla base degli stanziamenti di bilancio. 2. Il Direttore generale presenta annualmente al consiglio di amministrazione, al Senato accademico e al Nucleo di valutazione una relazione sull'attivita' svolta, cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture centrali e decentrate. 3. L'incarico di Direttore generale e' attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore e sentito il parere del Senato accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale con funzioni dirigenziali, mediante procedura atta a garantire trasparenza e imparzialita'. L'incarico e' a tempo determinato, ha durata non superiore ai quattro anni ed e' rinnovabile. 4. Se non e' attribuito l'incarico di Vice direttore generale a norma dell'art. 56, il Direttore generale designa chi lo sostituisce tra i dirigenti dell'Ateneo o, in assenza di questi, tra i funzionari amministrativi di maggiore grado.