Art. 59. Organi 1. Gli organi del Centro di servizi sono il direttore e il Comitato tecnico scientifico. 2. Il direttore rappresenta il centro, ne promuove e coordina le attivita' e gestisce le risorse finanziarie e umane ad esso assegnate. 3. Il direttore e' individuato tra il personale dirigente e tecnico-amministrativo di comprovata esperienza gestionale e dotato di competenze tecniche adeguate. In carenza di personale avente tali caratteristiche, le funzioni di direttore possono essere attribuite, per un periodo non superiore a un anno, anche a personale non tecnico-amministrativo.