(Statuto-art. 59)
 
                              Art. 59. 
                               Organi 
 
    1. Gli organi del Centro  di  servizi  sono  il  direttore  e  il
Comitato tecnico scientifico. 
    2. Il direttore rappresenta il centro, ne promuove e coordina  le
attivita'  e  gestisce  le  risorse  finanziarie  e  umane  ad   esso
assegnate. 
    3. Il direttore e'  individuato  tra  il  personale  dirigente  e
tecnico-amministrativo di comprovata esperienza gestionale  e  dotato
di competenze tecniche adeguate. In carenza di personale avente  tali
caratteristiche, le funzioni di direttore possono essere  attribuite,
per un periodo non  superiore  a  un  anno,  anche  a  personale  non
tecnico-amministrativo.