Art. 62. Istituzione, verifica delle attivita', soppressione 1. La costituzione del centro di ricerca e' deliberata dal consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, su proposta di professori o ricercatori, sentiti i rispettivi dipartimenti di afferenza. L'atto istitutivo stabilisce il Dipartimento che ne cura la gestione amministrativa e contabile. 2. La soppressione ha luogo su proposta degli afferenti al Centro, approvata a maggioranza. 3. L'attivita' dei centri di ricerca e' verificata ogni due anni dal Senato accademico, sentito il Nucleo di valutazione; il centro e' automaticamente disattivato in caso di inattivita' per due anni, comprovata dalla mancanza di relazioni annuali o dal mancato rinnovo delle cariche istituzionali.