(Statuto-art. 62)
 
                              Art. 62. 
         Istituzione, verifica delle attivita', soppressione 
 
    1. La costituzione  del  centro  di  ricerca  e'  deliberata  dal
consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio  del  Senato
accademico, su  proposta  di  professori  o  ricercatori,  sentiti  i
rispettivi dipartimenti di afferenza. L'atto istitutivo stabilisce il
Dipartimento che ne cura la gestione amministrativa e contabile. 
    2. La soppressione  ha  luogo  su  proposta  degli  afferenti  al
Centro, approvata a maggioranza. 
    3. L'attivita' dei centri di ricerca e' verificata ogni due  anni
dal Senato accademico, sentito il Nucleo di valutazione; il centro e'
automaticamente disattivato in caso  di  inattivita'  per  due  anni,
comprovata dalla mancanza di relazioni annuali o dal mancato  rinnovo
delle cariche istituzionali.