(Statuto-art. 7)
 
                               Art. 7. 
              Principi di comportamento e codice etico 
 
    1.  I  professori,  i  ricercatori,  il  personale  dirigente   e
tecnico-amministrativo e gli studenti hanno il diritto e il dovere di
concorrere,  nell'ambito   delle   rispettive   responsabilita',   al
raggiungimento dei fini dell'universita', nel  rispetto  delle  norme
statutarie e regolamentari dell'Ateneo e  delle  deliberazioni  degli
organi  collegiali.  Essi  sono  tenuti  altresi'  ad  assumere,  nei
rapporti reciproci e con soggetti esterni, comportamenti consoni alla
natura e alle funzioni dell'istituzione universitaria e conformi alle
disposizioni del codice etico. 
    2.  Il  codice  etico  determina  i  valori  fondamentali   della
comunita' universitaria, promuove il riconoscimento dei diritti e  il
rispetto delle differenze  individuali,  stabilisce  i  doveri  e  le
responsabilita' nei confronti  dell'istituzione  universitaria  e  le
regole di condotta nell'ambito della comunita',  ad  integrazione  di
quelle stabilite dall'ordinamento  della  Repubblica  e  dagli  altri
ordinamenti,  nazionali,  regionali  e  internazionali,  cui   questo
rinvia. Le norme del codice etico sono volte ad evitare ogni forma di
discriminazione e di abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto di
interessi o di proprieta' intellettuale, tenendo conto dei  caratteri
specifici dell'istituzione universitaria. 
    3. Il codice etico e' approvato  dal  Senato  accademico,  previo
parere favorevole del consiglio di amministrazione. 
    4. Il codice etico, nel rispetto dei principi del contraddittorio
e del giusto procedimento, definisce le  procedure  di  contestazione
delle violazioni e le garanzie per i soggetti coinvolti. 
    5. Le sanzioni per la violazione del codice etico sono:  l'invito
alla cessazione  della  condotta,  il  richiamo  orale,  il  richiamo
scritto. 
    6. Sulle violazioni del codice etico, qualora non attratte  entro
la competenza del Collegio  di  disciplina  di  cui  all'art.  32  in
ragione della rilevanza anche sul piano disciplinare della  condotta,
decide, su proposta del rettore, il Senato accademico per le sanzioni
del richiamo orale e scritto.