Art. 7. Principi di comportamento e codice etico 1. I professori, i ricercatori, il personale dirigente e tecnico-amministrativo e gli studenti hanno il diritto e il dovere di concorrere, nell'ambito delle rispettive responsabilita', al raggiungimento dei fini dell'universita', nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo e delle deliberazioni degli organi collegiali. Essi sono tenuti altresi' ad assumere, nei rapporti reciproci e con soggetti esterni, comportamenti consoni alla natura e alle funzioni dell'istituzione universitaria e conformi alle disposizioni del codice etico. 2. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunita' universitaria, promuove il riconoscimento dei diritti e il rispetto delle differenze individuali, stabilisce i doveri e le responsabilita' nei confronti dell'istituzione universitaria e le regole di condotta nell'ambito della comunita', ad integrazione di quelle stabilite dall'ordinamento della Repubblica e dagli altri ordinamenti, nazionali, regionali e internazionali, cui questo rinvia. Le norme del codice etico sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprieta' intellettuale, tenendo conto dei caratteri specifici dell'istituzione universitaria. 3. Il codice etico e' approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. 4. Il codice etico, nel rispetto dei principi del contraddittorio e del giusto procedimento, definisce le procedure di contestazione delle violazioni e le garanzie per i soggetti coinvolti. 5. Le sanzioni per la violazione del codice etico sono: l'invito alla cessazione della condotta, il richiamo orale, il richiamo scritto. 6. Sulle violazioni del codice etico, qualora non attratte entro la competenza del Collegio di disciplina di cui all'art. 32 in ragione della rilevanza anche sul piano disciplinare della condotta, decide, su proposta del rettore, il Senato accademico per le sanzioni del richiamo orale e scritto.