(Statuto-art. 72)
 
                              Art. 72. 
                      Autonomie delle strutture 
 
    1. Per la realizzazione delle finalita' di cui all'art.  5  dello
Statuto, il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e
la contabilita' definisce le procedure di assegnazione dei fondi alle
unita' di gestione e alle unita' di spesa nonche' i  criteri  per  il
loro impiego secondo i seguenti principi: 
      a. certezza e tempestivita' delle assegnazioni; 
      b. assegnazione alle strutture delle risorse finanziarie per il
funzionamento  e  delle  risorse  relative  al  personale,  rimanendo
tuttavia le procedure di reclutamento e  di  gestione  del  personale
stesso di competenza dell'amministrazione centrale; 
      c. formulazione,  da  parte  delle  strutture  interessate,  di
budget riferiti a programmi di spesa annuali o pluriennali; 
      d. autonomia delle strutture nei limiti  loro  assegnati  dallo
Statuto e definiti dallo stesso regolamento per l'amministrazione, la
finanza e la  contabilita',  nel  rispetto  delle  indicazioni  degli
organi di governo sulle politiche d'impiego delle risorse.