Art. 72. Autonomie delle strutture 1. Per la realizzazione delle finalita' di cui all'art. 5 dello Statuto, il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' definisce le procedure di assegnazione dei fondi alle unita' di gestione e alle unita' di spesa nonche' i criteri per il loro impiego secondo i seguenti principi: a. certezza e tempestivita' delle assegnazioni; b. assegnazione alle strutture delle risorse finanziarie per il funzionamento e delle risorse relative al personale, rimanendo tuttavia le procedure di reclutamento e di gestione del personale stesso di competenza dell'amministrazione centrale; c. formulazione, da parte delle strutture interessate, di budget riferiti a programmi di spesa annuali o pluriennali; d. autonomia delle strutture nei limiti loro assegnati dallo Statuto e definiti dallo stesso regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', nel rispetto delle indicazioni degli organi di governo sulle politiche d'impiego delle risorse.