Art. 75. Iniziative a sostegno della didattica, della ricerca e dei servizi 1. Per il perseguimento delle sue finalita' e nei limiti consentiti dalla normativa e dai contratti nazionali di lavoro, l'universita' puo': a. istituire borse di studio o realizzare servizi o interventi per studenti meritevoli secondo la normativa sul diritto allo studio, nonche' a favore di diplomati, laureati, dottori di ricerca; b. istituire premi di operosita' scientifica e incentivi, anche economici, per il miglioramento della qualita' della didattica, della ricerca e dei servizi; c. concedere contributi per consentire lo scambio di docenti, ricercatori e tecnici con altre universita' italiane o estere; d. assumere iniziative che favoriscano l'inserimento dei laureati e dei diplomati nel mondo del lavoro. 2. L'universita' puo' utilizzare e gestire, anche direttamente, strutture logistiche per ospitare docenti, ricercatori, tecnici-amministrativi, borsisti e, previo accordo con la regione, promuovere e gestire anche direttamente ogni iniziativa volta all'attuazione del diritto allo studio universitario.