(Statuto-art. 75)
 
                              Art. 75. 
 Iniziative a sostegno della didattica, della ricerca e dei servizi 
 
    1.  Per  il  perseguimento  delle  sue  finalita'  e  nei  limiti
consentiti dalla normativa  e  dai  contratti  nazionali  di  lavoro,
l'universita' puo': 
      a. istituire borse di studio o realizzare servizi o  interventi
per studenti meritevoli secondo la normativa sul diritto allo studio,
nonche' a favore di diplomati, laureati, dottori di ricerca; 
      b. istituire premi di operosita' scientifica e incentivi, anche
economici, per il miglioramento della qualita' della didattica, della
ricerca e dei servizi; 
      c. concedere contributi per consentire lo scambio  di  docenti,
ricercatori e tecnici con altre universita' italiane o estere; 
      d.  assumere  iniziative  che  favoriscano  l'inserimento   dei
laureati e dei diplomati nel mondo del lavoro. 
    2. L'universita' puo' utilizzare e gestire,  anche  direttamente,
strutture   logistiche    per    ospitare    docenti,    ricercatori,
tecnici-amministrativi, borsisti e, previo accordo  con  la  regione,
promuovere  e  gestire  anche  direttamente  ogni  iniziativa   volta
all'attuazione del diritto allo studio universitario.