Art. 77. Diritti sui risultati delle ricerche 1. L'attribuzione del diritto a conseguire il brevetto per le invenzioni industriali realizzate a seguito di attivita' di ricerca scientifica, anche in collaborazione con altri enti o per conto di terzi, utilizzando strutture o mezzi finanziari forniti dall'universita', e' regolata dalle vigenti norme di legge, nonche' da apposito regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione.