(Statuto-art. 77)
 
                              Art. 77. 
                Diritti sui risultati delle ricerche 
 
    1. L'attribuzione del diritto a conseguire  il  brevetto  per  le
invenzioni industriali realizzate a seguito di attivita'  di  ricerca
scientifica, anche in collaborazione con altri enti o  per  conto  di
terzi,   utilizzando   strutture   o   mezzi    finanziari    forniti
dall'universita', e' regolata dalle vigenti norme di  legge,  nonche'
da apposito regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione.