Art. 78. Partecipazione economica 1. L'universita' riconosce al ricercatore una partecipazione ai proventi derivanti dall'eventuale sfruttamento economico del risultato di ricerca; l'entita' di tale partecipazione viene valutata tenendo conto sia dell'importanza dell'innovazione sia dell'attivita' svolta dal ricercatore, in conformita' alla normativa vigente.