(Statuto-art. 78)
 
                              Art. 78. 
                      Partecipazione economica 
 
    1. L'universita' riconosce al ricercatore una  partecipazione  ai
proventi  derivanti   dall'eventuale   sfruttamento   economico   del
risultato di ricerca; l'entita' di tale partecipazione viene valutata
tenendo conto sia dell'importanza dell'innovazione sia dell'attivita'
svolta dal ricercatore, in conformita' alla normativa vigente.